Principi di diritto (Massima) In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il reato di cui all’art. 385 cod. pen. richiede che l’allontanamento dal luogo di detenzione sia tale da determinare una sottrazione ai controlli dell’autorità, integrando un’offensività concreta del bene giuridico tutelato. Non configura il delitto di evasione l’uscita dall’abitazione, seppur in violazione dell’obbligo di permanenza, quando l’indagato si porti a breve distanza dal domicilio per interloquire con gli agenti di polizia giudiziaria ivi presenti, restando in ogni momento sotto il loro controllo e senza che la condotta abbia pregiudicato l’effettuazione delle verifiche. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, invece, è integrato da una condotta di attiva opposizione, anche mediante minacce e violenza autoinflitta, diretta a condizionare l’attività degli agenti, non rientrando in tale nozione la mera resistenza passiva. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., dichiarata applicabile anche al reato di resistenza dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172 del 2025, non può essere riconosciuta in presenza di precedenti specifici che denotano l’abitualità del comportamento illecito, ostativi all’accertamento dell’occasionalità della condotta.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento alle congiunte, si era allontanato dall’abitazione per recarsi a casa della madre e della sorella, violando tale divieto. Successivamente, in occasione delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria per accertare tale violazione, l’imputato era uscito nuovamente dall’abitazione, portandosi a circa cinquanta metri di distanza, per interloquire con gli agenti, opponendosi attivamente alle operazioni, denudandosi, percuotendosi e minacciando i verbalizzanti.
Il Tribunale di Marsala e la Corte d’appello di Palermo lo hanno condannato per i reati di evasione e resistenza, ritenendo sussistente l’evasione sia per l’allontanamento a casa delle congiunte, sia per l’uscita estemporanea per parlare con gli agenti. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del reato di evasione per la condotta tenuta in presenza degli agenti, la mancata applicazione della continuazione, la configurabilità della resistenza e, con motivi nuovi, l’applicabilità della particolare tenuità del fatto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al reato di evasione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per quel capo perché il fatto non sussiste. Ha rilevato che, per il primo allontanamento (a casa delle congiunte), l’imputato era già stato giudicato con altra sentenza, non oggetto del presente procedimento. Quanto alla condotta di essere uscito dall’abitazione per parlare con gli agenti di polizia impegnati nelle indagini, la Corte ha escluso l’integrazione del reato di evasione per difetto di offensività concreta. Ha osservato che l’imputato si era allontanato di circa cinquanta metri, ma era rimasto in presenza degli agenti e sotto il loro controllo, senza sottrarsi in alcun modo alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche. Poiché il reato di evasione tutela l’interesse alla effettività dei controlli e alla permanenza nel luogo indicato, una condotta che non pregiudica tali esigenze non può essere considerata penalmente rilevante, integrando un’ipotesi di inoffensività del fatto ex art. 49, comma 2, cod. pen.
La Corte ha invece rigettato il motivo relativo alla resistenza, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato la distinzione tra resistenza passiva (mero divincolarsi, senza diretta opposizione al pubblico ufficiale) e resistenza attiva (condotta di opposizione, anche mediante minacce e violenza, diretta a condizionare l’azione degli agenti). Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente accertato che l’imputato aveva posto in essere una condotta violenta e aggressiva, minacciando gli agenti e percuotendosi, al fine di costringerli a interrompere le indagini, il che integrava il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Quanto al motivo nuovo, relativo all’applicabilità della particolare tenuità del fatto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non prevedeva l’applicazione per il reato di resistenza, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che i precedenti specifici per reati di resistenza ed evasione, che avevano determinato la contestazione della recidiva, smentivano l’occasionalità della condotta e denotavano l’abitualità del comportamento illecito, circostanza ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (Tushaj). La Corte ha quindi rideterminato la pena per il solo reato di resistenza, in anni dieci di reclusione, applicando la diminuente del rito abbreviato.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Per le sentenze tributarie immediatamente esecutive, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica non occorre una preventiva costituzione in mora.
Nel cram-down fiscale conta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non la ragionevolezza delle motivazioni del voto contrario dell’Amministrazione.