Favoreggiamento: basta l’avviso sulle intercettazioni, anche senza vantaggio effettivo (Cass. pen. n. 11012/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a provocare una negativa alterazione del contesto nel quale le investigazioni sono in corso o potrebbero iniziare. Non è necessario dimostrare che il soggetto favorito abbia effettivamente conseguito un vantaggio. La comunicazione a un detenuto dell’esistenza di attività di intercettazione può quindi integrare il reato quando sia funzionale all’elusione delle investigazioni. Non è inoltre necessario che il favoreggiatore conosca nei dettagli il fatto costituente il reato presupposto, essendo sufficiente che quest’ultimo sussista oggettivamente e non sia da lui disconosciuto.
Il Fatto
Il Tribunale, pronunciandosi sull’appello cautelare del Pubblico Ministero, applicava nei confronti di un agente della polizia penitenziaria l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dall’esercizio dell’ufficio. L’indagato era accusato di favoreggiamento personale per avere comunicato a detenuti che all’interno dell’istituto penitenziario erano in corso attività di intercettazione.
Il quadro indiziario veniva ricostruito attraverso più conversazioni intercettate, dalle quali emergevano rapporti di particolare confidenza tra l’agente e alcuni detenuti e riferimenti alla presenza di microspie e alle modalità con cui evitare determinati luoghi sottoposti a captazione. La difesa contestava l’univocità delle conversazioni, l’idoneità concreta delle comunicazioni a ostacolare le indagini e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e richiama anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari. In cassazione è possibile verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione relativa ai gravi indizi, ma non ottenere una nuova interpretazione delle conversazioni intercettate o una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva esaminato unitariamente le conversazioni e il contesto relazionale nel quale erano maturate. La comunicazione relativa alla presenza delle microspie non era stata valutata isolatamente, ma insieme agli ulteriori colloqui indicativi della familiarità dell’agente con detenuti inseriti in circuiti criminali e della disponibilità a fornire informazioni riservate. La motivazione cautelare veniva quindi ritenuta logicamente coerente e sufficiente a sostenere la gravità indiziaria.
Sul piano della tipicità, la Corte ribadisce che il favoreggiamento personale non richiede l’effettiva riuscita dell’aiuto. È sufficiente una condotta capace di modificare negativamente il contesto investigativo, ostacolando o rendendo più difficili le attività di ricerca o di accertamento. L’avvertimento relativo alle intercettazioni può quindi assumere autonoma rilevanza penale anche se non venga dimostrato quale concreto risultato il destinatario sia riuscito a conseguire grazie all’informazione ricevuta.
È irrilevante anche che l’agente non fosse direttamente coinvolto nell’introduzione di sostanze stupefacenti o di altri generi vietati nell’istituto. La condotta contestata consisteva nell’ausilio prestato per consentire l’elusione delle investigazioni. Per l’art. 378 c.p. non occorre che il favoreggiatore conosca ogni dettaglio del reato presupposto, purché questo sussista oggettivamente e la sua esistenza non sia da lui ignorata. La Cassazione ritiene infine adeguatamente motivato anche il pericolo di reiterazione, valorizzando la sistematicità dei rapporti con i detenuti e le occasioni di accesso a informazioni riservate derivanti dalla funzione svolta. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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