Improcedibilità per reato permanente e decorrenza dei termini ex art. 344-bis c.p.p. (Cass. pen. n. 11137/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura di reato permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando una perdurante limitazione della facoltà di godimento del titolare del bene. In caso di contestazione del reato in forma c.d. “aperta”, senza indicazione della data di cessazione della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato. L’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla l. n. 134 del 2021, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, si applica ai procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020. Pertanto, per i reati permanenti, la data di consumazione del reato, ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’improcedibilità, è quella della sentenza di primo grado, e non quella dell’inizio della condotta.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Locri per i reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento, commessi in forma permanente, con contestazione c.d. “aperta” (reato accertato il 22 giugno 2016, condotta tuttora permanente). La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
Avverso tale decisione, il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, sostenendo che, essendo il reato stato accertato nel 2016, non potesse trovare applicazione la disciplina dell’improcedibilità, che si applica solo ai reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura di reato permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo. In tal caso, non rileva solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta, che determina una perdurante lesione del bene giuridico, che cessa solo con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna.
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il reato era stato contestato in forma “aperta”, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita. In tale ipotesi, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34677 del 2025; Sez. 3, n. 68 del 2015). La Corte ha quindi applicato il principio per cui, qualora il reato permanente sia contestato in forma aperta, il giudice può valutare anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado, senza necessità di contestazioni suppletive.
Quanto all’applicabilità della disciplina dell’improcedibilità, la Corte ha richiamato l’art. 2, comma 3, della l. n. 134 del 2021, che prevede che le disposizioni sull’improcedibilità si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020. Poiché il reato permanente si è consumato alla data della sentenza di primo grado, che è successiva al 1 gennaio 2020, il giudizio di appello è soggetto alla disciplina dell’art. 344-bis cod. proc. pen. La Corte ha quindi rilevato che, anche se per un mero errore di calcolo il termine massimo era stato indicato come decorso a una data precedente, il giudizio di appello è stato definito oltre il termine massimo di tre anni fissato dalla legge, con la conseguente improcedibilità dell’azione penale.
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