Compensazione tra indennizzo per trattamento disumano e pena pecuniaria (Cass. pen. n. 12218/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti di cui all’art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. La previsione della conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 all’art. 660 cod. proc. pen., non muta il carattere monetario della pena pecuniaria e la sua natura di credito dello Stato, eseguibile mediante versamento in denaro, fino a quando essa mantiene la sua natura originaria. L’estinzione della pena pecuniaria mediante compensazione è pertanto ammissibile, non sussistendo alcun divieto alla ordinaria applicazione delle regole civilistiche in tema di pagamento di un debito.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha riconosciuto al detenuto un trattamento disumano sofferto nelle carceri di Roma-Rebibbia, Lecce e Foggia per un totale di 521 giorni, liquidandogli la somma di € 3.168,00. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in sede di reclamo del Ministero della Giustizia, ha confermato la liquidazione, ma ha respinto l’eccezione di compensazione tra la somma liquidata e la pena pecuniaria di 55.000 euro cui il detenuto era stato condannato, ritenendo che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, attribuendo alla pena pecuniaria natura di pena principale con possibilità di conversione in semilibertà o lavoro sostitutivo, ne escludesse l’estinzione per compensazione in assenza di previsione normativa.
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in merito al rigetto dell’istanza di compensazione e sostenendo la compensabilità del credito per trattamento disumano con il debito per la pena pecuniaria, trattandosi di entrambi crediti certi, liquidi ed esigibili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. è suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul medesimo per il pagamento della pena pecuniaria. La Corte ha ribadito che il credito dello Stato verso il condannato è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, e che per opporre tale credito in compensazione è sufficiente la produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la riforma del d.lgs. n. 150/2022 avrebbe reso inapplicabile la compensazione. Ha osservato che la previsione della conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento non muta il carattere monetario della pena pecuniaria e la sua natura di credito dello Stato, eseguibile mediante versamento in denaro. Solo in caso di inadempimento, e quindi solo a seguito di eventi patologici successivi, la pena perde la sua natura monetaria e viene convertita in una sanzione che incide sulla libertà personale. Fino a quando la pena mantiene la sua natura originaria, non vi sono impedimenti alla compensazione. La compensazione, infatti, avviene tra crediti aventi identica oggettività monetaria, certi, liquidi ed esigibili, in relazione ai quali non è accertato alcun inadempimento che possa trasformare uno dei due in un debito di natura diversa. La Corte ha inoltre chiarito che il magistrato di sorveglianza è legittimato a decidere sulla compensazione, essendo il giudice che accerta l’esistenza del credito e ne liquida l’ammontare. Ha infine respinto la domanda del Ministero di condanna alle spese, non ravvisandosi una formale soccombenza del detenuto.
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