Translatio iudicii al giudice civile per impugnazione per soli interessi civili (Cass. pen. n. 8207/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni della parte civile per i soli interessi civili, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che il giudice dell’impugnazione penale, verificata la non inammissibilità del ricorso, disponga il rinvio del processo al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulla domanda risarcitoria utilizzando le prove acquisite nel processo penale. La disposizione si applica alle costituzioni di parte civile avvenute dopo il 31 ottobre 2022, data di entrata in vigore della riforma, e non richiede alcuna iniziativa delle parti per la prosecuzione del giudizio in sede civile, che costituisce una continuazione senza soluzione di continuità del giudizio già incardinato in sede penale. Il giudice penale, pertanto, non può decidere nel merito dell’impugnazione civile, ma deve limitarsi al vaglio preliminare di ammissibilità e, in caso di esito positivo, rimettere la causa al giudice civile.
Il Fatto
La parte civile ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato di lesioni e minacce, limitatamente ai profili civili. La costituzione di parte civile nel processo penale era intervenuta in data 9 ottobre 2024. Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice di appello, ha esaminato il merito dell’impugnazione e ha confermato l’assoluzione, rigettando la domanda risarcitoria.
Avverso tale decisione, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice penale avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., rimettere la causa al giudice civile per la decisione sulle questioni risarcitorie, utilizzando le prove già acquisite.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25 maggio 2023, che ha chiarito la portata dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Tale norma prevede che, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente i profili civili, il giudice dell’impugnazione penale, verificata la non inammissibilità del ricorso, debba disporre il rinvio del processo al giudice o alla sezione civile competente, che prosegue il giudizio e decide sulla domanda risarcitoria.
La Corte ha sottolineato che la riforma ha segnato un mutamento rispetto al sistema precedente, in cui l’impugnazione per soli interessi civili restava nella competenza del giudice penale. La nuova disciplina determina un passaggio della competenza al giudice civile, che tuttavia non comporta l’avvio di un nuovo processo, bensì una prosecuzione, senza soluzione di continuità, del giudizio già incardinato in sede penale. Il giudice penale, pertanto, effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e, ove l’impugnazione non sia inammissibile, il giudizio deve proseguire davanti al giudice civile, senza necessità di alcuna iniziativa delle parti.
La Corte ha rilevato che la disposizione trova applicazione solo se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 31 ottobre 2022. Nel caso di specie, la costituzione era intervenuta in data 9 ottobre 2024, con la conseguenza che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. era pienamente applicabile. Il Tribunale di Lodi, pertanto, ha errato nel decidere il merito dell’appello senza previamente rimettere la causa alla sezione civile competente. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.