Imputato assente: mandato specifico al difensore d’ufficio per impugnare (Cass. pen. n. 8799/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio celebrato in assenza dell’imputato, l’impugnazione proposta dal difensore d’ufficio deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dallo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato. La previsione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non limita il potere di impugnazione spettante all’imputato, ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita al difensore d’ufficio. La differenza di disciplina rispetto al difensore di fiducia non è irragionevole, poiché il mandato fiduciario consente di presumere l’effettività del rapporto professionale e la conoscenza delle scelte difensive da parte dell’assistito. L’inammissibilità dell’impugnazione priva del mandato specifico è inoltre coerente con l’esigenza che il gravame dell’imputato assente costituisca espressione di una scelta consapevole e rinnovata al momento dell’impugnazione.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione perché, essendo l’imputato rimasto assente nel giudizio di primo grado, il difensore d’ufficio non aveva depositato lo specifico mandato a impugnare né la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio.
Con il ricorso per cassazione veniva anzitutto sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato assente al deposito dello specifico mandato rilasciato dopo la sentenza. Con un ulteriore motivo veniva dedotto un vizio di motivazione relativo alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. I commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., secondo la Corte, non comprimono il diritto dell’imputato a impugnare, ma regolano l’esercizio dell’impugnazione quando questa venga proposta dal difensore. La disciplina risultante dalle modifiche legislative mantiene l’obbligo dello specifico mandato, per l’imputato giudicato in assenza, soltanto quando l’impugnazione sia proposta dal difensore d’ufficio.
La Corte richiama il principio già affermato da Sez. 1, n. 25960 del 25 giugno 2025, secondo cui tale requisito non contrasta con l’inviolabilità del diritto di difesa, con la presunzione di non colpevolezza o con il diritto di ricorrere per cassazione. La scelta legislativa è ritenuta non arbitraria perché il processo in assenza presuppone che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua pendenza e che la mancata partecipazione derivi da una scelta volontaria e consapevole. In tale quadro, il legislatore può richiedere che anche la successiva impugnazione del difensore d’ufficio trovi fondamento in una specifica manifestazione di volontà dell’interessato.
Non sussiste, inoltre, un’irragionevole disparità rispetto all’imputato assistito da un difensore di fiducia. La Cassazione individua la ragione della differenza nel diverso rapporto esistente tra difensore e assistito: la nomina fiduciaria consente di presumere l’effettività del rapporto professionale, la trasmissione delle informazioni sui principali sviluppi del processo e la consapevolezza delle scelte difensive. La disciplina è quindi funzionale anche all’obiettivo di evitare giudizi di impugnazione non riconducibili a una scelta consapevole dell’imputato e di ridurre il ricorso successivo ai rimedi restitutori.
Accertata la mancanza dello specifico mandato richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il secondo motivo, relativo alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non viene pertanto esaminato nel merito. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e applica le conseguenze economiche previste per tale esito processuale.
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Nota della Redazione
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