Diritto di cronaca giudiziaria su atti di indagine (Cass. pen. n. 8822/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di cronaca giudiziaria integra la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. quando la notizia, mutuata da atti di indagine, sia fedele al loro contenuto e al contesto investigativo al momento della pubblicazione, anche se le intercettazioni riportate non siano poi ritenute, all’esito del processo, dimostrative del reato ipotizzato. Il criterio della verità della notizia va valutato ex ante, con riferimento agli sviluppi investigativi quali risultano al momento della pubblicazione, e non già retrospettivamente alla luce di quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. Modeste e marginali inesattezze, che non modifichino la struttura essenziale del fatto (nella specie, l’erronea indicazione dell’interlocutore di una conversazione telefonica, a causa dell’omonimia), non escludono l’operatività della scriminante, in quanto non determinano il superamento del limite della verità sostanziale del fatto storico narrato.
Il Fatto
I direttori responsabili e gli estensori di articoli di stampa pubblicati su diverse testate nazionali nel novembre 2015 sono stati imputati dei delitti di diffamazione e rivelazione di atti coperti da segreto, per avere offeso la reputazione di un magistrato, riferendo di conversazioni intercettate nell’ambito di un’inchiesta che attribuivano alla stessa la frase “abbiamo finita. È fatta”, pronunciata all’esito di una camera di consiglio avente ad oggetto il ricorso avverso la sospensione di un Presidente di Regione. Gli articoli ponevano in correlazione tale affermazione con le iniziative del marito della persona offesa, volte ad ottenere una decisione favorevole in cambio di un incarico dirigenziale. Un secondo articolo riportava un’altra conversazione, intervenuta con il coniuge, in cui si discuteva dei possibili incarichi in Regione.
Il Tribunale di Roma, ritenuta maturata la prescrizione, ha dichiarato non doversi procedere, rigettando la richiesta di assoluzione nel merito per esercizio del diritto di cronaca. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la denegata pronuncia liberatoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il fatto non costituisca reato. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nel quadro del complessivo contesto investigativo, purché i dati siano propalati attraverso una narrazione asettica, senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità. Il criterio di verità deve essere riferito agli sviluppi di indagine quali risultano al momento della pubblicazione, non già retrospettivamente valutato secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
La Corte ha richiamato la sentenza n. 20091 del 2024 della medesima Sezione, che, con identica ratio decidendi, aveva annullato la condanna per fatti sovrapponibili, censurando la valutazione postuma del contenuto diffamatorio degli articoli. Ha osservato che, all’atto della pubblicazione, la persona offesa era effettivamente indagata per corruzione in atti giudiziari, e le intercettazioni erano fedelmente riportate nel loro tenore semantico, senza che fosse richiesto al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni giudiziarie. Quanto all’imprecisione relativa all’interlocutore nella seconda telefonata (erroneamente indicato nel coniuge anziché nella sorella, a causa dell’omonimia), la Corte ha ritenuto che si tratti di una modesta e marginale inesattezza che non modifica la struttura essenziale del fatto, e che pertanto non determina il superamento del limite della verità sostanziale.
La Corte ha quindi concluso che dagli atti emergeva in modo non contestabile l’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, rendendo necessario il proscioglimento nel merito, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la valutazione appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”.
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Nota della Redazione
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