Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del trattenimento secondario del richiedente protezione internazionale ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, il giudice è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni legali che legittimano la misura, tra cui il mancato possesso del passaporto o di documento equipollente in corso di validità, che integra ex lege il rischio di fuga ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, e la condizione di pericolosità sociale ex art. 13, comma 2, lett. c), del medesimo decreto. La presentazione tardiva della domanda di protezione, successiva alla convalida del trattenimento disposto per l’espulsione e non anticipata in sede di udienza, costituisce indice rilevante di pretestuosità ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, che il giudice deve valutare caso per caso. La motivazione di non convalida che valorizzi esclusivamente elementi di integrazione sociale e familiare, senza confrontarsi con le condizioni legali ostative e con gli indici di pretestuosità della domanda, è apparente e integra violazione di legge. Il sindacato incidentale sulla validità del provvedimento di espulsione presupposto deve essere limitato alla verifica della manifesta illegittimità, senza trasformarsi in una non consentita rivalutazione di merito di profili già scrutinati in altre sedi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con decreto del 19 marzo 2026, non convalidava il trattenimento presso il CPR “Brunelleschi” disposto dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti di un cittadino straniero, già destinatario di decreto di espulsione del Prefetto di Torino del 9 marzo 2026, convalidato dal Giudice di pace l’11 marzo 2026. La Corte territoriale, preso atto che il soggetto aveva formalizzato domanda di protezione internazionale in data 17 marzo 2026, escludeva la sussistenza di indici di pretestuosità della domanda, valorizzando la lunga presenza in Italia (dal 1999), l’attività lavorativa svolta, la convivenza con genitori cittadini italiani anziani e bisognosi di cure, e il percorso di revisione critica dei propri errori.
Avverso tale decreto, il Ministero dell’Interno e la Questura proponevano ricorso per cassazione, deducendo: la violazione degli artt. 13, comma 4-bis, lett. a), e 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, per omessa valutazione della mancanza di passaporto e della pericolosità sociale ex art. 13, comma 2, lett. c), condizioni legali vincolanti che giustificavano il trattenimento; la motivazione apparente per omesso confronto con i fatti decisivi posti a fondamento del trattenimento secondario, quali la tardività della domanda di protezione; e la violazione dei principi che governano il sindacato incidentale sul provvedimento espulsivo presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, annullando il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Torino. La Corte afferma che il giudice della convalida deve verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni legali che legittimano il trattenimento secondario, tra cui il mancato possesso del passaporto o di documento equipollente in corso di validità, che, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, integra ex lege il rischio di fuga. Tale mancanza costituisce una condizione preliminare e vincolante che impedisce l’adozione di misure alternative al trattenimento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 8257 del 27/02/2026; Sez. 1, n. 32356 del 30/09/2025). La Corte rileva che nel caso di specie il trattenuto era privo di passaporto e destinatario di un decreto di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 (per pericolosità sociale), ulteriore condizione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., costituisce elemento ostativo all’adozione di misure alternative e che, ex art. 6, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 142 del 2015, legittima il trattenimento. La Corte territoriale ha invece preterito del tutto tali presupposti legali, valorizzando aspetti di integrazione sociale e familiare che, per quanto apprezzabili, non sono idonei a elidere le condizioni ostative di natura legale.
La Corte rileva, inoltre, che la motivazione del decreto impugnato è apparente, in quanto non si confronta effettivamente con gli indici di pretestuosità della domanda di protezione, come richiesto dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. La Corte territoriale si è limitata ad affermare apoditticamente che “non si evidenziano quegli indici di pretestuosità della domanda che legittimerebbero il trattenimento”, senza valutare elementi decisivi quali la presentazione della domanda solo dopo la convalida del trattenimento ex art. 14 t.u. imm., il mancato anticipo della domanda in sede di udienza di convalida nonostante l’assistenza tecnica, e il fatto che il soggetto, da lungo tempo presente in Italia e figlio di cittadini italiani, non avesse mai attivato prima tale forma di tutela. La motivazione, incentrata su circostanze inconferenti ai fini del giudizio di convalida, non supera la duplice preclusione normativa derivante dall’assenza di passaporto e dall’espulsione per pericolosità sociale.
La Corte ritiene fondato anche il terzo motivo di ricorso, osservando che il sindacato incidentale sulla validità del provvedimento espulsivo presupposto non può trasformarsi in una rivalutazione di merito di profili già scrutinati in altre sedi, come il Tribunale di Torino che, con sentenza del 20 novembre 2025, aveva rigettato il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilevando il persistere di una condotta antigiuridica e la gravità e attualità dei reati. La Corte d’appello, pur dichiarando di effettuare il sindacato incidentale, ha surrettiziamente rimesso in discussione il bilanciamento tra vita privata e familiare e sicurezza pubblica, senza individuare alcun effettivo vizio di manifesta illegittimità del provvedimento prefettizio, già scrutinato positivamente dal Giudice di pace. La Corte, pertanto, annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Torino, affinché, in sede di riedizione del potere, rivaluti i profili rilevanti agli effetti dell’art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
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