Mandato a impugnare: rileva la disciplina vigente al deposito (Cass. pen. n. 12315/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la disciplina applicabile ai requisiti formali dell’atto è quella vigente al momento della sua proposizione. La modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 114 del 2024, che ha escluso per il difensore di fiducia dell’imputato assente l’obbligo di depositare lo specifico mandato a impugnare, non incide sulle impugnazioni proposte anteriormente alla sua entrata in vigore. Per gli atti depositati nella vigenza della disciplina precedente, il mandato deve essere successivo alla pronuncia della sentenza, contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ed essere depositato contestualmente all’impugnazione. Non sono equivalenti né una precedente dichiarazione di domicilio né un mandato a impugnare contenuto nell’originaria nomina del difensore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di fiducia contro la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine. L’imputato era stato giudicato in assenza e, con l’atto di appello, depositato il 30 maggio 2023, non era stato prodotto lo specifico mandato a impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., comprensivo della dichiarazione o elezione di domicilio.
Con il ricorso per cassazione si sosteneva che la dichiarazione di domicilio risultasse già dagli atti del giudizio di primo grado e dal decreto di citazione e che il mandato a impugnare fosse contenuto nella precedente nomina del difensore di fiducia. Si invocava inoltre la sopravvenuta legge n. 114 del 2024, che ha eliminato tale requisito per le impugnazioni proposte dal difensore di fiducia, assumendone l’applicabilità quale disciplina più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Muove dalla natura della disciplina relativa al contenuto e ai requisiti dell’atto di impugnazione. Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alle modifiche apportate dalla stessa legge n. 114 del 2024 all’art. 581 cod. proc. pen., la Corte osserva che si tratta di prescrizioni concernenti l’atto considerato nel suo profilo formale, i cui effetti si esauriscono nel momento del suo compimento. La successione delle norme deve quindi essere regolata facendo riferimento alla disciplina vigente alla data di proposizione dell’impugnazione.
La legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha limitato l’obbligo dello specifico mandato previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. alle impugnazioni presentate dal difensore d’ufficio. Da quella data il difensore di fiducia dell’imputato assente può dunque proporre impugnazione senza depositare lo specifico mandato contenente l’elezione di domicilio. La modifica, tuttavia, non opera retroattivamente sugli atti già compiuti. Poiché l’appello esaminato era stato depositato il 30 maggio 2023, la sua ammissibilità doveva essere verificata secondo il testo allora vigente dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte esclude infine che potessero soddisfare tale requisito la dichiarazione di domicilio già risultante dalla sentenza di primo grado o il mandato contenuto nella nomina originaria del difensore. La disciplina applicabile richiedeva uno specifico mandato successivo alla sentenza e contestuale all’impugnazione, espressione della consapevole volontà dell’imputato assente di proseguire il giudizio nei successivi gradi. La mancanza di tale atto rendeva pertanto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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