Improcedibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 6472 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei processi con sole due parti, la dichiarazione del ricorrente principale circa l’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato in una certa data determina l’applicabilità del termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c., anche ai fini della valutazione della tempestività del ricorso incidentale. Tale dichiarazione, qualificata come atto processuale formale, opera fino a prova contraria: la parte che impugna in via incidentale, per poter invocare il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., deve contestare espressamente la dichiarazione della controparte, dichiarando che il provvedimento non è stato notificato o lo è stato in data diversa. La mancata produzione della relazione di notificazione da parte del ricorrente principale comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ma non elide l’efficacia processuale della dichiarazione resa, con la conseguenza che il ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve è inefficace ex art. 334 c.p.c. Il silenzio del ricorrente incidentale non può essere interpretato come implicita contestazione della dichiarazione avversaria.
Il Fatto
La società assicuratrice, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato ai sensi dell’art. 1916 c.c., aveva agito in giudizio contro l’ente territoriale per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a un incidente stradale causato dal passaggio di un animale selvatico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, l’aveva accolta. Avverso tale sentenza l’ente territoriale proponeva ricorso per cassazione, mentre la società resisteva con controricorso contenente anche ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso principale. Il ricorrente, pur dichiarando espressamente che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non aveva prodotto, nel termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica del provvedimento corredata dalla relazione di notificazione, indispensabile per la verifica della tempestività dell’impugnazione. La mancata produzione, non superata dalla cd. prova di resistenza, ha reso superfluo l’esame del motivo di ricorso.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha affrontato la questione del termine applicabile per la sua proposizione. Il controricorso era stato depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, ma oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e dalla dichiarata notificazione della sentenza impugnata, pur entro i sei mesi dalla pubblicazione. La società ricorrente in via incidentale non aveva dichiarato alcunché in ordine alla notificazione del provvedimento, né aveva contestato la dichiarazione della controparte.
La Corte ha chiarito che la dichiarazione del ricorrente principale sull’avvenuta notificazione, resa ai sensi dell’art. 369 c.p.c., è un atto processuale formale che determina l’applicabilità del termine breve per entrambe le parti nei processi con sole due parti, in quanto l’art. 326 c.p.c. presuppone l’unicità del termine di impugnazione per entrambe. Il silenzio del ricorrente incidentale non può equivalere a un’implicita contestazione, poiché l’impugnazione incidentale può essere proposta anche tardivamente e la sua proposizione non è incompatibile con l’applicabilità del termine breve.
La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto secondo cui la tempestività del ricorso incidentale va valutata in relazione al termine breve decorrente dalla data di notificazione allegata dal ricorrente principale, salvo espressa contestazione. In applicazione di tale principio, il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile e il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.