Indisponibile l’obbligazione contributiva: il regolamento interno della cooperativa non può derogare al minimale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7732 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola del minimale contributivo di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito, è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva. L’obbligazione contributiva è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione lavorativa che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma derivino da un accordo tra le parti, in quanto l’obbligazione contributiva ha natura indisponibile. Il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative non può demandare al regolamento interno della cooperativa la tipizzazione delle fattispecie di riduzione dell’orario o di sospensione del lavoro, poiché ciò comprometterebbe la funzione di garanzia del minimale contributivo e la parità di trattamento dei datori di lavoro.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente aveva proposto opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi in favore dell’INPS per il pagamento di contributi omessi e sanzioni relativi a periodi compresi tra il 2010 e il 2016. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato gli importi dovuti, affermando che le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e della connessa obbligazione retributiva, previste dal regolamento interno della cooperativa in relazione alla mancanza di commesse, non incidono sull’obbligazione contributiva. La società ha quindi impugnato la sentenza per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti l’assenza del lavoratore e la sospensione concordata della prestazione. Ha richiamato il principio consolidato per cui la regola del minimale contributivo è espressione dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, richiamando le Sezioni Unite n. 11199 del 2002. La contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o sospensioni concordate non giustificate dalla legge o dal contratto collettivo, come affermato da Sez. lav. n. 15120 del 2019 e Sez. lav. n. 4676 del 2021.
La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sul lavoro a tempo parziale di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 81/2015, in quanto la fattispecie non contempla un contratto part-time né un accertamento giudiziale. Ha quindi ribadito che rilievo può essere conferito solo alle fattispecie tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in considerazione della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva, come già affermato da Sez. lav. n. 13650 del 2019.
Con riferimento al rinvio del contratto collettivo al regolamento interno della cooperativa, la Corte ha precisato che l’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 assume la parte economica dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative come parametro contributivo minimale comune, senza estenderne l’efficacia erga omnes. La funzione di garanzia di tale disposizione sarebbe compromessa se si ammettesse una delega in bianco al regolamento interno, che non è presidiato dall’intervento sindacale e può contenere discipline eterogenee. La Corte ha richiamato la recente pronuncia Sez. lav. n. 572 del 2026, nonché Sez. lav. n. 15172 del 2019, relativa alla delibera di stato di crisi di una cooperativa che riduceva le retribuzioni al di sotto dei minimi contrattuali.
Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile sia per il richiamo allo Statuto del contribuente, ritenuto privo di attinenza con l’obbligazione contributiva, sia per la mancata confutazione dell’accertamento in fatto della Corte di merito in tema di evasione contributiva. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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