Prescrizione delle accise: i comportamenti omissivi rilevanti sono solo quelli che impediscono i controlli (Cass. civ. Sez. 5 n. 9236 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sulle accise, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis, i “comportamenti omissivi” che determinano lo spostamento del dies a quo della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito non coincidono con la mera omessa dichiarazione o con il mancato versamento dell’imposta dovuta. Tali ipotesi, essendo comportamenti omissivi tipici espressamente qualificati dalla legge, rientrano nella previsione generale del termine quinquennale di prescrizione. Lo spostamento del termine è invece legittimato solo dal mancato compimento di una specifica condotta prevista per legge, tale da non consentire alla pubblica amministrazione di procedere tempestivamente ai controlli.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all’anno 2005, concernente l’omesso versamento dell’addizionale regionale e dell’imposta sostitutiva all’accisa sul gas naturale. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il tributo sulla base del minor quantitativo di gas emerso da una perizia di parte. In grado di appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva invece annullato integralmente l’atto, ritenendo fondata l’eccezione preliminare di prescrizione del credito vantato dalla Regione.
Avverso tale sentenza la Regione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere solo dalla scoperta del fatto illecito, avvenuta con la trasmissione del processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando la portata dell’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 che, nel testo ratione temporis vigente, prevede la prescrizione quinquennale del credito dell’Amministrazione finanziaria per l’accisa, disponendo che “in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito”. La ricorrente non aveva chiarito quali specifici comportamenti omissivi avrebbero giustificato l’applicazione della deroga, limitandosi a richiamare l’omessa dichiarazione e il mancato versamento.
Dando continuità al principio affermato da Cass. n. 29204 del 2019, la Corte ha precisato che il comportamento omissivo rilevante non può riferirsi al semplice mancato versamento dell’imposta dovuta, né alla mera mancata dichiarazione. Tali condotte, essendo comportamenti omissivi tipici espressamente qualificati dalla legge, rientrano nella regola generale della prescrizione quinquennale. Il riferimento normativo al “fatto illecito” e alla sua scoperta postula invece il mancato compimento di una specifica attività prevista per legge, che abbia impedito alla pubblica amministrazione di procedere alla conseguente attività di controllo.
Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della ricorrente è emersa una pura e semplice omissione di dichiarazione, non ravvisandosi omissioni impeditive dell’accertamento. L’Amministrazione era stata posta nelle normali condizioni di verificare l’omissione e di attivare i poteri di controllo entro il termine ordinario, senza che potesse trovare giustificazione uno spostamento in avanti del termine di prescrizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, non essendo la stessa difesa dall’Avvocatura dello Stato ma da quella regionale.
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Nota della Redazione
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