Nullità della notifica dell’appello agli eredi della parte contumace deceduta e giudicato sulla sentenza definitiva dipendente (Cass. civ. Sez. 2 n. 13302 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello alla parte rimasta contumace, che sia deceduta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere effettuata personalmente nominatim agli eredi, ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c. e degli artt. 137 e ss. c.p.c., e non collettivamente ed impersonalmente, con la conseguenza che la notifica eseguita in quest’ultima forma è nulla. Tale nullità, in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, determina un vizio dell’integrità del contraddittorio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità della sentenza d’appello e rinvio al giudice di merito per la regolare instaurazione del contraddittorio. La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva estende i suoi effetti ai provvedimenti ed atti dipendenti, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., travolgendo automaticamente la sentenza definitiva che ne costituisce lo sviluppo, senza che possa invocarsene l’autorità di giudicato qualora quest’ultima non sia stata impugnata, configurandosi un’ipotesi di giudicato solo apparente.
Il Fatto
La causa traeva origine dalla successione di una donna, deceduta nel 2007, che aveva lasciato due testamenti olografi: uno del 1995 e uno successivo del 2006, il quale disponeva dell’intero patrimonio a favore di tutti i nipoti, ad eccezione di un immobile legato a uno di essi. Alcuni nipoti convenivano in giudizio gli altri per ottenere la devoluzione dell’eredità in forza della scheda del 2006, ritenuta prevalente per incompatibilità, e la divisione dei beni. Il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva, dichiarava la validità del testamento del 2006 e, con successiva sentenza definitiva, disponeva la divisione del patrimonio. La Corte d’Appello di Bari, su impugnazione di alcuni convenuti, riformava la sentenza non definitiva dichiarando la nullità del testamento del 2006 per apocrifia, in quanto redatto con mano guidata, e rigettava la domanda di divisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso il motivo di ricorso con cui i ricorrenti eccepivano l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza definitiva del Tribunale, non impugnata, che aveva dato attuazione ai criteri fissati dalla sentenza non definitiva. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui la riforma in appello della sentenza non definitiva comporta l’automatica caducazione della sentenza definitiva dipendente, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., in quanto l’effetto espansivo esterno preclude la formazione di un giudicato solo apparente sulla pronuncia definitiva non impugnata.
La Corte ha poi accolto la doglianza riguardante la nullità della notifica dell’atto di appello. Ha rilevato che la parte, rimasta contumace in primo grado, era deceduta nel corso del giudizio e che l’appellante aveva notificato l’atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi di quella. Tale modalità è stata ritenuta invalida, in quanto, per la parte contumace, la notifica dell’impugnazione deve essere effettuata personalmente ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., e, in caso di decesso, va eseguita nominatim ai singoli eredi, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.
La Corte ha escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il diverso principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14699 del 2010, richiamato dai controricorrenti, precisando che tale precedente fa comunque salva l’inammissibilità della notifica impersonale nell’ipotesi di parte contumace in primo grado.
Quanto alle conseguenze, la Suprema Corte ha dichiarato che, pur non potendo pronunciare l’estinzione del giudizio per la mancata eccezione tempestiva della parte interessata, ai sensi del previgente art. 307 c.p.c., la nullità della notifica, in presenza di un litisconsorzio necessario, determina un vizio dell’integrità del contraddittorio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Tale vizio, attenendo all’instaurazione del giudizio di gravame, comporta la nullità della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito. La Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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