Adempimento del terzo e legittimazione alla ripetizione dell’indebito (Cass. civ. Sez. 3 n. 18500 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione. La natura spontanea del pagamento del terzo non è incisa o alterata da un accordo tra il solvens e il soggetto obbligato al pagamento, qualificabile come accollo interno, il quale, non avendo ricevuto l’adesione del creditore, è nei suoi confronti res inter alios acta. L’accollante è, in quanto tale, legittimato a pretendere la restituzione di quanto pagato in caso di venir meno del titolo dell’obbligazione, e nulla vieta che accollante ed accollato concordino una legittimazione cumulativa ad esigere la restituzione.
Il Fatto
Con sentenza del 2003, il Tribunale di Isernia condannò alcuni amministratori di una società al pagamento di una somma in favore del creditore. In virtù di una scrittura privata intercorsa con i soggetti condannati, la società controllante, poi divenuta Invitalia, corrispose spontaneamente al creditore l’importo dovuto, comprensivo di interessi e spese.
A seguito dell’appello proposto dai condannati, la sentenza di primo grado venne riformata con annullamento della condanna. La pronuncia fu però cassata con rinvio dalla Cassazione, ma il giudizio di rinvio non fu mai riassunto. Invitalia, avendo pagato per conto degli originari debitori, agì quindi in via monitoria nei confronti del creditore per la ripetizione dell’indebito, ottenendo un decreto di ingiunzione. L’opposizione del creditore fu rigettata in entrambi i gradi di merito, e quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i quattro motivi di ricorso. Il primo motivo, con cui si eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di Invitalia per non aver questa fatto valere la surrogazione legale ex art. 1203 cod. civ., è dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata aveva infatti qualificato il pagamento come adempimento di terzo ex art. 1180 cod. civ., ravvisando la fattispecie dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., senza alcun richiamo all’istituto della surrogazione. La censura risulta quindi eccentrica rispetto alla ratio decidendi.
Il secondo motivo, articolato in due censure, è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte territoriale aveva correttamente qualificato la scrittura privata tra Invitalia e gli originari debitori come accollo interno, avente efficacia limitata alle parti contraenti: il creditore non vi aveva prestato adesione e pertanto tale negozio è nei suoi confronti res inter alios acta. L’accollante, avendo pagato il debito altrui, è legittimato a pretendere la restituzione in caso di venir meno del titolo. La seconda doglianza, che contestava l’individuazione del titolo del pagamento nella caducazione della sentenza di primo grado, si risolve in una mera contrapposizione alla decisione ed è pertanto inammissibile.
Il terzo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 1180 cod. civ., è infondato. La Corte ribadisce il principio, già enunciato nella vicenda speculare, per cui nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione per adempimento spontaneo del terzo, il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, richiamando Cass. 03/12/2019, n. 31572 e Cass. 21/11/2019, n. 30446. La natura spontanea del pagamento non è alterata da un accordo tra il solvens e l’obbligato.
Il quarto motivo, infine, è inammissibile. Il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti e documenti decisivi, ma il motivo, ad onta della rubrica, sollecita un riesame delle prove documentali e una nuova valutazione della vicenda fattuale: attività del tutto estranee al giudizio per cassazione, atteso che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico-naturalistico e non già questioni o argomentazioni difensive.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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