Inammissibile il ricorso della Cassa commercialisti sulla illegittimità dei prelievi previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2109 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360-bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in materia di trattamenti pensionistici degli iscritti agli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994, abbia applicato il principio per cui, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007, la Cassa non può prevedere modalità di calcolo in termini peggiorativi per gli assicurati senza salvaguardare le anzianità già maturate. È altresì inammissibile il ricorso che pretenda di fondare su atti regolamentari o delibere dell’ente l’imposizione di un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell’art. 23 Cost., solo la legge può introdurre. La prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, è decennale ex art. 2946 cod. civ., e non già quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., che postula la liquidità ed esigibilità del credito. Sugli importi riliquidati spettano gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta, trattandosi di credito previdenziale di natura unitaria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità delle modalità di computo adottate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per la liquidazione del trattamento pensionistico di un iscritto, al quale, a decorrere dal settembre 2005, era stata liquidata la pensione di vecchiaia. Secondo i giudici di merito, la quota retributiva doveva essere determinata secondo il criterio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 nel testo originario, e non secondo il Regolamento della Cassa del 2004, che prevedeva criteri meno favorevoli. Era stata altresì dichiarata l’illegittimità del prelievo a titolo di contributo di solidarietà, con restituzione di quanto dovuto nei limiti della prescrizione.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui i eredi del pensionato hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato i primi due motivi, dichiarandoli inammissibili ex art. 360-bis cod. proc. civ. Quanto al primo, relativo al calcolo della pensione, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che vieta alla Cassa di applicare, per i trattamenti antecedenti al 2007, modalità di calcolo idonee a determinare modifiche in peius. Quanto al secondo, concernente il contributo di solidarietà, ha ribadito il consolidato orientamento — anche alla luce della Corte costituzionale n. 173 del 2016 — secondo cui la Cassa non può adottare atti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato, sostanziandosi in una prestazione patrimoniale imposta che solo la legge può introdurre ai sensi dell’art. 23 Cost., restando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate.
Il terzo motivo, volto a sostenere l’applicabilità del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha chiarito che tale normativa postula presupposti rigorosi — l’inerzia della Cassa nell’adottare misure di riequilibrio — che devono essere allegati e dimostrati, e che non può configurarsi una situazione di inattività quando gli interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati dichiarati illegittimi. L’applicazione del contributo opera solo in via residuale, come extrema ratio.
Quanto al quarto motivo, concernente la prescrizione, la Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale, non rilevando l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, inapplicabile al credito consequenziale all’indebita ritenuta. Infine, il quinto motivo, sulla decorrenza degli interessi, è stato ritenuto inammissibile, dando continuità all’orientamento per cui i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati.
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Nota della Redazione
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