Utili da partecipazione del socio fondatore di s.r.l. esclusi dalla base contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2415 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti deve parametrare la contribuzione alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, come definiti dalla disciplina fiscale vigente. Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva. Tale conclusione vale anche per il socio fondatore: la qualificazione della partecipazione agli utili come reddito di lavoro autonomo operata dall’art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917/1986 è una fictio iuris destinata a spiegare effetti solo fiscali, non idonea a incidere sulla qualificazione dei redditi ai fini contributivi.
Il Fatto
La controversia riguarda l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale, ai fini del requisito contributivo per la pensione di anzianità di un lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti, dei redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di una società di capitali. Il socio fondatore, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, aveva percepito gli utili dalla partecipazione maggioritaria, pari al 51%, alla società.
Il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore, escludendo i contributi afferenti a tali redditi dal computo del requisito contributivo. La Corte d’appello confermava la sentenza, richiamando i principi di diritto di Cass. n. 21540/2019. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’INPS deduceva la violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, in connessione con l’art. 1 della legge n. 233/1990, dell’art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/1997. L’Istituto sosteneva che la qualificazione fiscale degli utili del socio fondatore come redditi di lavoro autonomo imponesse l’assoggettamento a contribuzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale.
La Suprema Corte ha dato continuità ai principi di diritto espressi da Cass. n. 14043/2025. La normativa previdenziale individua la base imponibile nella totalità dei redditi d’impresa, nozione che va desunta dalle norme fiscali: l’art. 55 del TUIR qualifica come redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44, lettera e), del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione a società soggette a tassazione. Gli utili percepiti senza prestazione di attività lavorativa non costituiscono quindi reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi.
Quanto alla peculiare posizione del socio fondatore, la Corte ha precisato che la distinzione operata dal TUIR tra partecipazione agli utili del socio fondatore e del socio non fondatore non giova alla tesi dell’INPS: la legge attribuisce alla prima natura di reddito di lavoro autonomo mediante una fictio iuris che opera esclusivamente sul piano fiscale. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme a diritto nell’escludere tali utili dall’imponibile contributivo.
Con il secondo motivo l’INPS censurava la sentenza per aver ritenuto assoggettabili a contribuzione i soli redditi connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa. Il motivo è stato rigettato richiamando il costante orientamento, ribadito da Cass. n. 7275/2025: poiché l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 amplia la base imponibile alla totalità dei redditi d’impresa, ma gli utili da mera partecipazione restano redditi di capitale, questi non concorrono alla base contributiva. Nella specie, essendo incontroverso che i redditi derivassero da mera partecipazione, senza prestazione di attività lavorativa, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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