Licenziamento inefficace e divieto di recesso nella moratoria pandemica: nullità con tutela reintegratoria piena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8219 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, si perfeziona ai sensi dell’art. 1335 c.c. solo quando l’atto giunge all’indirizzo del destinatario. Ove sia contestato il pervenimento, la prova della mera spedizione non è sufficiente: è indispensabile dimostrare il perfezionamento dell’iter notificatorio tramite avviso di ricevimento o attestazione di compiuta giacenza, non potendo la mera videata del portale web delle Poste surrogare le certificazioni dell’agente postale. Il recesso intimato nel periodo di vigenza del divieto di cui all’art. 46, primo comma, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, è nullo per violazione di norma imperativa e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, a prescindere dal requisito dimensionale dell’impresa. L’impedimento pandemico allo svolgimento dell’attività non integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta liberatoria ex artt. 1463 e 1464 c.c. ove il datore di lavoro, omettendo di richiedere gli ammortizzatori sociali emergenziali, abbia trasformato l’impossibilità esterna in una scelta organizzativa interna.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dalla società avverso la decisione del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore transitato alle sue dipendenze a seguito di un cambio di appalto dei servizi di portierato.
Il primo recesso era stato inviato il 5 marzo 2020 all’indirizzo di Milano fornito all’atto dell’assunzione, ma la raccomandata non era stata consegnata ed era stata restituita al mittente. Il secondo licenziamento era stato intimato il 28 aprile 2020 al nuovo indirizzo di residenza del dipendente. La Corte territoriale ha confermato l’inefficacia del primo atto per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e ha dichiarato la nullità del secondo recesso, in quanto intimato in violazione della moratoria di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020, condannando la società al pagamento delle retribuzioni per il bimestre marzo-aprile 2020.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte esclude che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. possa operare in favore della società ricorrente. Richiamando i precedenti di Cass. n. 31845/2022, Cass. n. 19232/2018 e Cass. n. 12822/2016, la Corte afferma che, in caso di contestazione del pervenimento dell’atto a destinazione, la prova della sola spedizione non basta: occorre dimostrare il perfezionamento dell’iter notificatorio mediante l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società — una mera videata del portale web di Poste Italiane — era priva di fede privilegiata e inidonea a surrogare le certificazioni dell’ufficiale postale circa le attività di ricerca, le ragioni del mancato recapito e il deposito del plico.
In relazione al secondo motivo, la Corte chiarisce che, accertata l’inefficacia del primo recesso, il rapporto di lavoro alla data del 28 aprile 2020 era assistito dalla stabilità garantita dalla legislazione emergenziale. Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sancito dall’art. 46, primo comma, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, configura una norma imperativa la cui violazione determina la nullità del recesso. Richiamando Cass. n. 26634 del 2024 e Cass. n. 11249 del 2025, la Corte precisa che la disposizione riveste natura di norma speciale e che la sanzione della nullità comporta indefettibilmente l’applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, prescindendo dal requisito dimensionale dell’impresa, che rileva solo per le ipotesi di illegittimità diverse dalla nullità o dalla discriminazione.
Sul terzo motivo, concernente l’eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione per il blocco delle attività disposto dalla pubblica autorità, la Corte osserva come l’ordinamento emergenziale abbia proceduto a una tipizzazione del rischio: attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali di cui al d.l. n. 18/2020, il legislatore ha offerto al datore di lavoro la possibilità di preservare il rapporto senza sostenerne direttamente il costo. L’omessa richiesta della CIGO o del FIS da parte della società, determinata dal convincimento che il rapporto fosse già risolto, ha trasmutato l’impossibilità esterna in una scelta organizzativa interna, configurando una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che impedisce di invocare l’esonero dal pagamento della retribuzione e cristallizza la situazione di mora credendi del datore di lavoro.
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Nota della Redazione
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