Giudizio di rinvio cautelare e limiti dell’art. 628 comma 2 cod. proc. (Cass. pen. Sez. II n. 13365 del 07.04.2025)
Nel giudizio di rinvio cautelare la sentenza del Tribunale del riesame è impugnabile solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Cassazione o per inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: è precluso riesaminare il giudizio di attendibilità dei collaboratori già vagliato dalla sentenza rescindente.