Tassatività della rimessione in primo grado e fallimento del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10214 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La fattispecie di cui alla lett. c) del comma 1, riferita alla declaratoria di estinzione emessa “in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale”, non si applica all’ipotesi in cui l’estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal giudice di primo grado. In tale evenienza, il giudice d’appello, accolto il gravame, è tenuto a decidere la causa nel merito, trattandosi di un mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo. Quanto alla legittimazione processuale del contribuente dichiarato fallito, il presupposto per impugnare l’atto impositivo notificatogli è l’inerzia del curatore: l’inerzia deve essere assoluta e oggettiva, non rilevando l’eventuale valutazione negativa sull’utilità della lite per la massa dei creditori.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, recuperando a tassazione maggiori ricavi. La società proponeva ricorso, ma, nel corso del giudizio di primo grado, veniva dichiarata fallita dal Tribunale. La Commissione Tributaria Provinciale, rilevata l’assenza di impugnazione da parte del curatore, dichiarava l’estinzione del processo per difetto di legittimazione ad agire della società fallita.
La società, in persona dell’ex rappresentante legale, proponeva appello avverso la sentenza di estinzione. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame, ritenendo che il contribuente fallito mantenesse una legittimazione straordinaria ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia degli organi della procedura, e disponeva la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Nell’esaminare la questione, la Corte di cassazione ha anzitutto ribadito la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Tali ipotesi, in quanto eccezionali, non possono essere estese oltre i casi espressamente indicati dal legislatore. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, al di fuori di tali fattispecie, il giudice d’appello è tenuto a decidere la causa nel merito, essendo l’impugnazione un mezzo a carattere sostitutivo; a ciò non osta il principio del doppio grado di giurisdizione, che non richiede che la questione sia decisa da entrambi i giudici di merito.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva fatto applicazione della lett. c) dell’art. 59 citato. La Corte ha però chiarito che tale disposizione va circoscritta alla sola ipotesi in cui l’estinzione sia stata dichiarata in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale. Nel caso in esame, invece, l’estinzione era stata pronunciata con sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale, dopo la trattazione della causa: non si era verificato alcun “salto” del primo grado di giurisdizione, circostanza che caratterizza invece l’ipotesi del reclamo. La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata per violazione di legge.
La Corte ha infine richiamato il principio, ormai consolidato anche alla luce delle recenti pronunce, secondo cui il contribuente dichiarato fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia. Tale inerzia deve essere oggettiva e assoluta: non è sufficiente, per legittimare il fallito, che il curatore abbia omesso di agire a causa di una valutazione negativa sull’utilità della lite per la massa dei creditori. L’insussistenza dell’inerzia determina il difetto della capacità processuale del fallito, vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Alla luce di tali principi, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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