Revoca protezione collaboratori di giustizia per violazione obblighi legittima (TAR Lazio n. 6743 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione disposte in favore dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 13-quater del D.L. n. 8/1991, convertito con modificazioni in L. n. 82/1991, è legittima quando, a prescindere dall’accertamento in sede penale delle relative responsabilità, risulti verificata l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 12, comma 2, del medesimo decreto-legge. L’atto di adesione al programma di protezione costituisce un contratto di natura pubblica che fa sorgere reciproci diritti e obblighi tra lo Stato e il collaboratore. La valutazione circa la sussistenza di cause facoltative di revoca deve essere compiuta dall’Amministrazione previa adeguata motivazione e nel rispetto del principio del tempus regit actum, dovendosi avere riguardo, in sede giurisdizionale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, senza che possano assumere rilievo le condotte collaborativi del soggetto, ancorché meritevoli, tenute successivamente. La non contestazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., dei fatti storici posti a fondamento della revoca, quali l’omessa denuncia di disponibilità finanziarie o la percezione di cospicui redditi, determina la legittimità del provvedimento ed esclude il diritto al risarcimento del danno per difetto del requisito dell’ingiustizia.
Il Fatto
Il ricorrente, già ammesso alle speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia ai sensi della legge n. 82/1991, impugnava il provvedimento di revoca del programma adottato dalla Commissione Centrale di cui all’art. 10 della medesima legge, deducendo la violazione degli artt. 9-13-quater del D.L. n. 8/1991, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il provvedimento gravato risultava fondato su una pluralità di cause, sia primarie sia secondarie, ivi inclusa l’omessa comunicazione di disponibilità finanziarie detenute tramite società estere, la percezione di redditi da locazione non dichiarati e la commissione di reati finanziari e legati al gioco illegale, come emerso da una nota della Procura della Repubblica di Catania.
Il ricorrente contestava la mancata autonoma valutazione del suo apporto collaborativo e delle conseguenti situazioni di pericolo, chiedendo l’annullamento del provvedimento e il risarcimento dei danni. Avverso l’ordinanza cautelare di rigetto, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che ai sensi dell’art. 13-quater del D.L. n. 8/1991, convertito in L. n. 82/1991, la revoca delle speciali misure di protezione è subordinata alla verifica dell’attualità e della gravità del pericolo, oltre che della condotta del soggetto e dell’osservanza degli impegni assunti. Ha quindi ribadito che la revoca è sempre legittima quando si sia verificata l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 12, comma 2, del citato decreto, indipendentemente dall’esito dei giudizi penali, atteso che l’atto di adesione al programma configura un contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti e obblighi.
Il Tribunale ha, quindi, scrutinato la legittimità del provvedimento impugnato alla luce della documentazione depositata in giudizio. Ha osservato che gli elementi addotti dal ricorrente, pur potendo dimostrare un comportamento collaborativo tenuto in epoca successiva, non potevano assumere rilievo ai fini della valutazione di legittimità dell’atto di revoca, adottato in un momento precedente, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum. La legittimità della revoca doveva, cioè, essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua emanazione.
Con riferimento al merito, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato risultava sorretto da una motivazione adeguata e non illogica. In particolare, ha considerato dirimente la circostanza che la richiesta di revoca fosse pervenuta dalla stessa Procura della Repubblica che aveva originariamente richiesto l’ammissione alle misure, circostanza questa che attestava il venir meno dell’interesse dello Stato alla collaborazione. Ha inoltre valorizzato la mancata contestazione, da parte del ricorrente, di una serie di fatti storici, quali l’omessa denuncia di disponibilità finanziarie e la percezione di redditi da locazione, fatti che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., dovevano ritenersi ammessi.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha respinta, evidenziando l’assenza del requisito dell’ingiustizia del danno, attesa la legittimità dell’atto impugnato. Ha infine compensato le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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