Acquisizione al patrimonio comunale non impugnata: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 4572 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, adottato ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, è un atto autonomo e presupposto rispetto alla successiva delibera consiliare di dichiarazione dei prevalenti interessi pubblici ex art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Esso deve essere impugnato con motivi aggiunti nel termine decadenziale di sessanta giorni, a pena di consolidamento dei suoi effetti. La mancata impugnazione dell’acquisizione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso gli atti presupposti — diniego di condono e delibera di non demolizione — poiché l’eventuale annullamento di questi ultimi non potrebbe comunque restituire alla parte la proprietà dell’immobile, definitivamente acquisito al patrimonio dell’ente.
Il Fatto
Una contribuente, divenuta proprietaria di un immobile abusivo in categoria A/7, impugnava dinanzi al TAR la delibera consiliare con cui il Comune dichiarava, ex art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, l’esistenza di prevalenti interessi pubblici (realizzazione di presidi di pubblica sicurezza) ostativi alla demolizione del fabbricato, nonché la determinazione dirigenziale di diniego delle istanze di condono presentate nel 1986 e nel 2004. La ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’omessa notifica del diniego di condono e l’illegittimità di tale diniego, invocando il silenzio assenso sulla domanda del 1986 e la sanabilità delle opere minori oggetto della domanda del 2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dando avviso alla parte ex art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di improcedibilità del ricorso. Dagli atti depositati dal Comune — in adempimento degli incombenti istruttori disposti con le ordinanze n. 23538 del 2024 e n. 82 del 2025 — era emerso che l’ente aveva già disposto, con determina del 17 marzo 2023, l’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15, commi 2, 3 e 4, l.r. Lazio n. 15/2008, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Il TAR ha qualificato tale determina come provvedimento autonomo e presupposto rispetto alla delibera consiliare impugnata, rilevando che la ricorrente non l’aveva tempestivamente impugnata con motivi aggiunti. Il termine di sessanta giorni era infatti decorso dal 26 maggio 2025, data del deposito in giudizio dell’atto da parte del Comune. Nessuna efficacia il Collegio ha attribuito alla mera affermazione, contenuta nella memoria di parte, circa l’estensione delle censure del ricorso principale alla determina di acquisizione, trattandosi di atto diverso che richiedeva una rituale impugnazione.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata motivata osservando che la ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcun vantaggio dall’annullamento del diniego di condono o della delibera di non demolizione, non essendo più proprietaria dell’immobile, definitivamente acquisito al patrimonio comunale per effetto del consolidamento degli effetti della determina non impugnata (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4881). Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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