Revoca credenziali 18app è recesso contrattuale difetto giurisdizione amministrativa (TAR Campania n. 4392 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle credenziali di accesso a una piattaforma telematica, disposta dall’amministrazione all’esito di un procedimento avviato per inadempimenti contrattuali dell’operatore accreditato, non costituisce esercizio del potere di autotutela su un previo provvedimento ampliativo, ma atto di recesso o di risoluzione unilaterale dal rapporto convenzionale intercorso tra le parti. La relativa controversia, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Trova applicazione l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della riproposizione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
Il Fatto
Una società, accreditata nel novembre 2016 all’iniziativa Bonus Cultura, impugnava dinanzi al TAR Campania il provvedimento del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 21 maggio 2021, con cui l’amministrazione aveva disposto la revoca delle credenziali abilitanti all’accesso e all’operatività sulla piattaforma www.18app.italia.it. Il procedimento era stato avviato sulla base delle comunicazioni della Guardia di Finanza, che aveva accertato, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, la validazione di 959 voucher per un importo di € 476.734,55, in violazione del D.P.C.M. n. 187/2016, mediante illecita monetizzazione dei buoni spesa e realizzazione di fatture elettroniche inattendibili.
La ricorrente contestava l’illegittimità dell’atto, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca, evidenziando che mancava a monte un provvedimento amministrativo da revocare, essendo intercorso un mero rapporto contrattuale con l’amministrazione. Il Ministero della Cultura si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione del difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia afferente a posizioni di diritto soggettivo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’atto impugnato integri una revoca in autotutela di un pregresso provvedimento amministrativo. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 187/2016, il Ministero ha disposto la revoca delle credenziali di accesso alla piattaforma, configurando un’ipotesi di recesso o di risoluzione unilaterale per inadempimento dalla convenzione in base alla quale la società aveva ottenuto le credenziali. L’atto, impropriamente qualificato come revoca, incide non già su un provvedimento, bensì su un rapporto privatistico intercorrente tra le parti.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle stesse deduzioni della ricorrente, la quale, nel primo motivo, ha contestato i presupposti del potere di revoca mancando a monte un provvedimento ampliativo e, nel secondo motivo, ha qualificato l’atto come recesso unilaterale privo dei presupposti legittimanti. Emerge quindi che tra le parti è intercorso esclusivamente un contratto per l’accesso alla piattaforma telematica, con la conseguenza che l’atto di scioglimento del vincolo ha natura privatistica e incide su posizioni di diritto soggettivo.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente. Ha applicato l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della riproposizione della domanda dinanzi al giudice riconosciuto competente e ha compensato le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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