Verifica dell’anomalia e giudizio complessivo su offerta eccessivamente ribassata (TAR Campania n. 3324 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio di congruità è globale e investe l’offerta nel suo complesso, economica e tecnica, non potendosi esaurire nella ricerca di singole inesattezze di prezzo. La stazione appaltante può legittimamente escludere l’offerta quando la riduzione del costo della manodopera non trovi giustificazione in una più efficiente organizzazione e si fondi su una sottostima del monte ore e delle ore mediamente non lavorate, indicate nelle tabelle ministeriali. Il rilievo su profili nuovi rispetto alle richieste istruttorie non integra violazione del contraddittorio quando costituisca conseguenza diretta dei prospetti e dei giustificativi forniti dall’operatore economico in risposta ai rilievi già formulati, restando esclusa la necessità di un ulteriore termine per controdedurre.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante per l’affidamento del servizio di gestione di due asili nido comunali, per un importo complessivo di oltre un milione di euro e una durata di venti mesi. Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerente si classificava prima in graduatoria, con un ribasso del 18,52%, sostenuto da una consistente riduzione del costo della manodopera.
La Commissione giudicatrice avviava il subprocedimento di verifica dell’anomalia, richiedendo dapprima una relazione giustificativa e, in un secondo momento, ulteriori chiarimenti sul costo orario, sull’articolazione del personale, sul costo del pasto mensa e sui costi di gestione. All’esito, con parere negativo, l’offerta era giudicata non congrua e la ricorrente esclusa; l’appalto veniva aggiudicato alla seconda classificata. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il percorso istruttorio. Alla prima richiesta della stazione appaltante aveva fatto seguito una seconda richiesta, riscontrata dall’operatore economico con prospetti settimanali nei quali la presenza del personale era collegata alla presumibile affluenza dei bambini nelle varie fasce orarie, con una significativa riduzione della compagine nelle ore di apertura e di chiusura.
Proprio su tali prospetti si fonda il rilievo della Commissione. Il giudice amministrativo esclude che si tratti di un motivo nuovo: la mancata considerazione della flessibilità oraria in ingresso e in uscita e del campo estivo estivo costituisce conseguenza diretta dei giustificativi prodotti dall’operatore, che a fronte dei rilievi già trasmessi non ha fornito ulteriori soluzioni. Ne deriva il rigetto del primo motivo, non ravvisandosi violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023.
Nel merito, il Tribunale rileva la discrasia tra l’offerta tecnica, che non prevedeva differenziazioni orarie, e i prospetti giustificativi, dai quali emerge una flessibilità autogestita dall’impresa. Il rapporto educatori-bambini stabilito dalla normativa regionale si basa sul numero degli iscritti, non sulle presenze preventivate o verosimili; sicché la riduzione del personale nelle fasce di minore affluenza non è contemplata come variabile dalla disciplina di settore.
Il Collegio rileva inoltre ulteriori indici di anomalia: l’omessa considerazione dei costi correlati all’apertura aggiuntiva dei nidi per un’ora e mezza giornaliera, oggetto di miglioramento dell’offerta tecnica; un errore nel computo delle settimane di durata del servizio; la riduzione delle ore mediamente non lavorate rispetto ai valori tabellari, in assenza di giustificazioni specifiche e documentate, secondo un orientamento del giudice amministrativo richiamato nel provvedimento. Il costo orario risulta così artificiosamente ridotto, con effetti distorsivi della concorrenza.
Il giudizio di inattendibilità investe dunque non solo l’offerta economica, ma anche quella tecnica, inattuabile per la dimostrata carenza di personale rispetto a un servizio destinato a bambini piccolissimi, dove le esigenze di cura e sicurezza prevalgono su ogni logica di risparmio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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