Ripetizione di indebito: presupposto della prestazione positiva (Cass. civ. Sez. III n. 4950/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro, cose di genere o una cosa determinata, e che sia stata eseguita una prestazione positiva (un facere o un dare) suscettibile di restituzione. La qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito non può prescindere dall’esecuzione di una prestazione di dare o di facere; qualora la prestazione sia invece irripetibile, residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il Fatto
Tra le parti erano intercorsi due contratti preliminari di vendita: il primo, del 13 gennaio 2004, per l’acquisto di un terreno al prezzo di € 105.000,00, di cui € 50.000,00 ricevuti dal promittente venditore all’atto del preliminare; il secondo, del 9 marzo 2004, per la vendita di un appartamento al prezzo di € 105.000,00, di cui € 50.000,00 già versati al promissario venditore. Nel corso di una precedente controversia, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3065/2009, dichiarò risolto il primo contratto preliminare per inadempimento di entrambe le parti e accolse la domanda ex art. 2932 c.c. per il secondo contratto. In un separato giudizio, il promittente venditore del primo contratto ottenne decreto ingiuntivo per la restituzione dei € 50.000,00. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 836/2021, accolse l’opposizione, ritenendo che l’azione presupponesse una prestazione positiva, nella specie insussistente. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 612/2024, riformò la decisione, ritenendo ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito anche in caso di estinzione del debito per compensazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti i restanti. Ha richiamato il principio secondo cui l’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio e presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, con la conseguenza che la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 c.c.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, non vi era stata “materiale consegna del denaro”, in quanto il debito si era estinto non con un pagamento, ma per effetto di una compensazione con il controcredito vantato in forza del diverso contratto preliminare. La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che l’acquisizione del valore economico della liberazione dal proprio debito realizzasse lo stesso effetto del ricevimento della prestazione originaria. La Corte ha invece chiarito che, qualora la prestazione sia irripetibile, residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., che assolve alla funzione di reintegrazione dell’equilibrio economico sulla base di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita.
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