Ristrutturazione dei debiti: lo stralcio assorbito dalle perdite non è tassabile (Cass. civ. n. 6763/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, la riduzione dei debiti derivante da un accordo di ristrutturazione non genera sopravvenienza attiva tassabile per la parte eccedente le perdite fiscali utilizzabili. Non è tassabile neppure lo stralcio pari o inferiore alle perdite pregresse e di periodo, poiché esso deve ritenersi assorbito dal monte delle perdite. Una diversa interpretazione determinerebbe una duplicazione dell’imposizione, facendo contemporaneamente consumare le perdite e concorrere lo stesso componente positivo alla formazione del reddito.
Il Fatto
Una società aveva concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ai sensi dell’art. 182-bis l. fall., dal quale erano derivate sopravvenienze da esdebitamento pari a Euro 2.487.193,00. Le perdite pregresse ammontavano invece a Euro 8.670.633,00. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto integralmente tassabile la sopravvenienza, sul presupposto che il beneficio previsto dall’art. 88 TUIR operasse soltanto per la quota di stralcio eccedente le perdite.
Lo stesso accertamento aveva inoltre recuperato ai fini IRAP una plusvalenza di Euro 4.059.348,00 derivante dalla cessione di un fabbricato strumentale. I giudici tributari avevano confermato entrambe le riprese. La società ricorreva per cassazione contestando sia l’interpretazione dell’art. 88 TUIR sia l’inclusione nella base imponibile IRAP della plusvalenza relativa al bene strumentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto il meccanismo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. La disciplina mira a favorire il risanamento dell’impresa, evitando che la riduzione dei debiti conseguente agli strumenti di composizione della crisi produca un aggravio fiscale incompatibile con la finalità della procedura.
La norma impone di scomputare dalla sopravvenienza derivante dallo stralcio le perdite pregresse e di periodo nel loro valore integrale, senza il limite dell’80% previsto dall’art. 84 TUIR, oltre agli ulteriori componenti specificamente indicati. Quando lo stralcio supera tali importi, l’eccedenza resta esclusa dalla tassazione.
La Corte affronta quindi l’ipotesi inversa, nella quale lo stralcio sia pari o inferiore alle perdite. Anche in questo caso deve essere esclusa la tassazione. Il componente positivo viene infatti già neutralizzato attraverso la consumazione delle perdite fiscali. Assoggettarlo anche a imposizione come sopravvenienza attiva significherebbe tassare due volte la medesima posta: dapprima mediante la riduzione del patrimonio di perdite riportabili e poi mediante l’inclusione dello stesso importo nel reddito imponibile.
La Cassazione accoglie anche la censura relativa all’IRAP. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 prevede il concorso alla formazione del valore della produzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Ne deriva, per interpretazione letterale della disposizione, l’esclusione dalla base imponibile delle plusvalenze relative ai beni strumentali.
La sentenza impugnata aveva quindi errato sia nel considerare tassabile lo stralcio interamente assorbito dalle perdite sia nel ritenere imponibile ai fini IRAP la plusvalenza derivante dalla cessione del fabbricato strumentale. La Corte accoglie integralmente il ricorso, cassa la decisione e rinvia al giudice tributario per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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