Bonifico ricevuto per errore e appropriazione depenalizzata (Cass. pen. n. 9843/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, la ricezione di un bonifico per errore del disponente, in assenza di un vincolo di destinazione della cosa trasferita, integra la fattispecie di cui all’art. 647, primo comma, n. 3, cod. pen. (appropriazione di cose ricevute per errore altrui) e non già quella di cui all’art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita). La distinzione tra le due ipotesi delittuose si fonda sulla causa del trasferimento e sulla volontà del disponente: se il trasferimento è avvenuto per mero errore sulla qualità, quantità o sulla persona del destinatario, il fatto è riconducibile all’appropriazione di cosa ricevuta per errore, reato oggi depenalizzato ad opera del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e), residuando esclusivamente l’obbligazione civilistica di restituzione dell’indebito. Diversamente, se il disponente ha trasferito la cosa con un preciso vincolo di destinazione che l’accipiens tradisce, si configura l’appropriazione indebita; se, invece, il disponente ha trasferito la cosa senza un vincolo ulteriore sulla stessa, il fatto non integra alcun reato per difetto di altruità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dalla Corte d’appello di Bari per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) per avere trattenuto un bonifico ricevuto per errore, rifiutandosi di restituirlo. Il Tribunale di Foggia aveva già condannato l’imputato, e la Corte d’appello, in riforma della pronuncia, ha confermato la responsabilità e la pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il bonifico era stato ricevuto per errore e che la condotta doveva essere qualificata come appropriazione di cosa ricevuta per errore (art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen.), fattispecie ormai depenalizzata, e non come appropriazione indebita.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha preliminarmente richiamato la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra tre differenti situazioni in cui una persona riceve una somma di denaro da altri:
Se il disponente trasferisce la somma con un preciso vincolo di destinazione e l’accipiens la trattiene disponendone a piacimento, tradendo il vincolo, si configura l’appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.).
Se il disponente trasferisce la somma senza un preciso vincolo di destinazione ulteriore (ad esempio, un anticipo sul prezzo), manca il requisito dell’altruità della cosa fungibile trasferita, e il fatto non integra reato, residuando solo l’obbligo civilistico di restituzione.
Se il disponente, per mero errore sulla qualità, quantità o sulla persona del destinatario, trasferisce una somma non dovuta, il fatto integra l’appropriazione di cosa ricevuta per errore altrui (art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen.), perché l’accipiens trattiene la cosa sine titulo e contro la volontà del disponente.
La Corte ha applicato quest’ultima ipotesi al caso di specie, rilevando che il bonifico era stato effettuato per errore del disponente, sicché il trattenimento della somma da parte dell’imputato integrava la fattispecie di cui all’art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen., e non quella di appropriazione indebita. Tale reato, tuttavia, è stato depenalizzato dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, con la conseguenza che il fatto non è più punibile come reato, residuando esclusivamente l’illecito civilistico (ripetizione dell’indebito) che dovrà essere fatto valere nella competente sede civile. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha revocato le statuizioni civili.
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Nota della Redazione
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