Imputabilità: il disturbo mentale deve incidere causalmente sulla condotta (Cass. pen. n. 9847/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità o altre condizioni psicopatologiche possono assumere rilievo solo quando siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. L’incapacità di volere può assumere rilievo autonomo anche in presenza della capacità di comprendere il disvalore dell’azione, ma gli impulsi devono essere di intensità tale da vanificare concretamente la capacità di autodeterminazione. La mera esistenza di una sindrome depressiva o post-traumatica non determina automaticamente la non imputabilità.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la responsabilità dell’imputato per rapina aggravata, lesioni personali e violenza sessuale, rideterminando la pena applicata in primo grado. Nel corso del giudizio di appello era stata disposta una nuova perizia psichiatrica, anche alla luce di un precedente accertamento svolto in un diverso procedimento.
La difesa sosteneva che le risultanze peritali dimostrassero l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato. Venivano richiamati un disturbo da stress post-traumatico, una sindrome depressiva, aspetti dissociativi e l’abuso di alcol. Il perito nominato in appello, dopo un’integrazione dell’elaborato, concludeva tuttavia per la capacità di intendere e di volere. La difesa denunciava la contraddittorietà di tale conclusione rispetto agli accertamenti compiuti in altro procedimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il motivo e ribadisce che la valutazione dell’imputabilità non può essere ricavata dalla mera diagnosi di un disturbo. Anche quando sia accertata la capacità di intendere, può assumere rilievo autonomo il difetto della capacità di volere, ma a condizioni rigorose: gli impulsi devono essere di tale forza da neutralizzare concretamente l’autodeterminazione e deve esistere un rapporto causale specifico tra il disturbo e il fatto di reato.
Lo stesso criterio vale per i disturbi della personalità e, più in generale, per le condizioni psicopatologiche non riconducibili automaticamente a una grave malattia psichiatrica. Per incidere sull’imputabilità esse devono raggiungere un livello di consistenza, intensità e gravità concretamente idoneo a escludere o scemare grandemente la capacità e devono risultare causalmente connesse alla particolare condotta criminosa.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano confrontato le conclusioni peritali con le modalità di realizzazione dei fatti. La preparazione accurata delle condotte, le cautele adottate durante la loro esecuzione e i comportamenti successivi erano stati ritenuti incompatibili con una radicale compromissione della capacità di intendere e di volere. La Corte considera tale valutazione logicamente coerente con le conclusioni peritali rese nel giudizio.
La Cassazione esclude quindi che il semplice riscontro di sindromi depressive o post-traumatiche possa giustificare, di per sé, una pronuncia di non imputabilità quando le modalità concrete del fatto rivelino una precisa capacità di organizzazione e predeterminazione. Anche le ulteriori censure relative alle attenuanti vengono respinte perché reiterative di doglianze già esaminate dalla Corte d’appello e adeguatamente superate in ragione della gravità complessiva dei fatti. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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