Prelievo ematico e inutilizzabilità nel rito abbreviato (Cass. pen. n. 9850/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento del tasso alcolemico effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera è valido e utilizzabile se l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sia stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell’accertamento e non il prelievo in sé. La violazione dell’obbligo di avviso al difensore per l’esecuzione dell’alcoltest non comporta inutilizzabilità assoluta o patologica, ma costituisce nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, se eccepita, è sanata dalla scelta del rito abbreviato, in quanto il vizio-sanzione dell’atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale della parte, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d’indagine compiuti.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Teramo e dalla Corte d’appello di L’Aquila per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza alcolica, commessa il 22 maggio 2020. L’imputato ha scelto il rito abbreviato.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per l’inutilizzabilità del prelievo ematico, non preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per il diniego delle attenuanti generiche con motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Bianchi) secondo cui la violazione dell’obbligo di avviso al difensore per l’esecuzione dell’alcoltest non determina un’inutilizzabilità assoluta o patologica, ma costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Tale nullità, seppur eccepita, è sanata dalla scelta del rito abbreviato, poiché in questo caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale della parte, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d’indagine compiuti, in applicazione del principio delle Sezioni Unite Tammaro. La Corte ha quindi rilevato che, essendo il giudizio svoltosi in rito abbreviato, l’eccezione di inutilizzabilità del prelievo ematico era preclusa, indipendentemente dalla circostanza che l’avviso fosse stato formalizzato dopo la materiale effettuazione del prelievo ma prima dell’espletamento delle analisi, circostanza che la Corte territoriale aveva comunque ritenuto conforme al principio per cui l’atto irripetibile è il risultato dell’accertamento e non il prelievo in sé.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità, rilevando che la sentenza impugnata aveva evidenziato che la difesa aveva omesso di prospettare elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi a una generica allegazione. Il ricorrente, a sua volta, non si era confrontato con il tenore della decisione impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni, in violazione del combinato disposto degli artt. 591 e 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
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