Bancarotta fraudolenta distrattiva e accertamento del dolo (Cass. pen. n. 8587/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, non essendo necessaria la specifica intenzione di recare pregiudizio ai creditori. Tuttavia, non ogni atto di disposizione patrimoniale rivelatosi svantaggioso integra una condotta distrattiva, ma solo quello che, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, abbia l’attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. La sussistenza del dolo non può essere desunta dalla mera partecipazione a delibere consiliari successivamente rivelatesi dannose, né da una gestione imprudente che potrebbe al più integrare il reato di bancarotta semplice, dovendo il giudice accertare, in concreto, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’operazione, eventualmente desunta da indici di fraudolenza manifesti, e non può essere equiparata alla violazione di un dovere di diligenza informativa.
Il Fatto
L’imputato, membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è stato condannato per due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la prima, per avere concorso a stipulare un contratto di locazione di un immobile per un canone ritenuto eccessivo rispetto al valore di mercato e di proprietà di altri consiglieri; la seconda, per avere concorso all’elargizione, dal 2011 al 2017, di compensi ingiustificati a dipendenti-consiglieri.
La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna, ritenendo che l’imputato non potesse non avvedersi del carattere distrattivo delle operazioni. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali e contestando la sussistenza del dolo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Ha richiamato il principio secondo cui il dolo della bancarotta fraudolenta distrattiva consiste nella consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a scopi diversi dalla garanzia dei creditori, ma richiede che l’operazione abbia l’effettiva attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento creditorio. La mera gestione imprudente o l’operazione rivelatasi ex post dannosa non sono sufficienti, potendo al più integrare la bancarotta semplice.
La Corte ha rilevato la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Quanto al contratto di locazione, ha osservato che il canone pattuito (30.000 euro) era solo lievemente superiore al valore di mercato stimato (24.829 euro), e che la società al momento della stipula (febbraio 2010) non versava in una situazione di crisi irreversibile, essendosi le perdite ripresentate solo dal 2013. Inoltre, l’imputato si era dimesso dal consiglio nel maggio 2011, prima delle ingenti spese di ristrutturazione (oltre 240.000 euro) deliberate nel 2012 e del mancato utilizzo dell’immobile, che non potevano essergli addebitate. La Corte ha inoltre evidenziato la contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, afferma che la proprietà dell’immobile era riconducibile ad altri consiglieri, e, dall’altro, che il contratto era stato stipulato con una società formalmente intestata a terzi, e che la riconducibilità sarebbe emersa solo da una visura catastale, così confondendo la conoscenza effettiva con la mera possibilità di conoscere (diligenza), e parificando indebitamente dolo e colpa.
Quanto ai compensi ai dipendenti-consiglieri, la Corte ha rilevato che l’imputato non figurava tra i percettori e che si era dimesso dal consiglio solo quattro mesi dopo l’approvazione della delibera (maggio 2011), mentre le elargizioni si erano protratte fino al 2017. La sentenza impugnata non aveva valutato la diversa portata delle elargizioni iniziali rispetto a quelle successive, né la giustificazione iniziale (obbligo di collaborazione aggiuntiva) rispetto alla successiva mancata verifica delle prestazioni. Infine, la Corte ha criticato il riferimento a una “gestione imprudente” e alla “mancata adozione di misure correttive”, che al più potrebbe integrare una condotta colposa, non il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta.
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