Rifiuto dell’accertamento alcolemico e assenza di cure mediche (Cass. pen. n. 10784/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcoolemico mediante prelievo di liquidi biologici presso un ospedale non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, quando il conducente non sia stato effettivamente sottoposto a cure mediche. La possibilità di procedere a tali accertamenti, ai sensi del comma 5 dell’art. 186 cod. strada, è subordinata alla ricorrenza congiunta di due condizioni tassative: il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e la sua sottoposizione a cure mediche. In assenza del bisogno di cure, la richiesta di prelievo da parte degli organi di polizia è illegittima e il rifiuto opposto dal conducente è penalmente irrilevante. Analogamente, il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) non è configurabile in assenza di una sintomatologia correlata allo stato di alterazione e di una richiesta legittima di sottoporsi ai test speditivi.
Il Fatto
L’imputata, alla guida di un’autovettura, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e andando a sbattere contro un albero. La polizia stradale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha constatato un forte alito vinoso della donna e ha deciso di trasportarla, “per precauzione e controllo”, presso l’ospedale di zona con un’ambulanza. L’imputata, più volte avvertita delle conseguenze, si è rifiutata, sia prima dell’arrivo dell’ambulanza che in ospedale, di sottoporsi a prelievi di liquidi ematici e biologici per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto l’imputata dai reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolemici (art. 186, comma 7, cod. strada) e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8, cod. strada), ritenendo insussistente il bisogno di cure mediche, poiché il trasferimento in ospedale era avvenuto solo per ragioni di “precauzione e controllo”.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica, ritenendolo aspecifico e manifestamente infondato. Quanto al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la possibilità di procedere, su richiesta degli organi di polizia, all’accertamento del tasso alcoolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza congiunta di due condizioni: il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e la sua effettiva sottoposizione a cure mediche. Tali condizioni sono tassative e devono ricorrere entrambe. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che l’imputata non aveva avuto bisogno di cure mediche, essendo stata trasportata in ospedale solo per ragioni di “precauzione e controllo”. Pertanto, la richiesta di prelievo ematico da parte della polizia era illegittima e il rifiuto opposto dall’imputata non integrava il reato. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a formulare un mero dissenso, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale e senza allegare elementi che dimostrassero l’effettivo bisogno di cure.
Quanto al reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, la Corte ha osservato che la contravvenzione non ricorre quando il conducente, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche, difettando la condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e tipicità delle norme incriminatrici. Inoltre, nel caso di specie, non era stata rilevata alcuna sintomatologia correlata allo stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, essendosi dato atto unicamente del riscontro di alito vinoso, e non era stata allegata l’impossibilità di procedere a esami speditivi, che non avevano neppure costituito oggetto di richiesta alla conducente. La Corte ha quindi ritenuto che anche la richiesta di sottoporsi ai test per le sostanze stupefacenti fosse illegittima, con conseguente penale irrilevanza del rifiuto, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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