Concordato semplificato: non vincolatività delle proposte di acquisto e assenza di garanzie sui pagamenti ne impongono l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 1360 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa, la domanda di omologazione è inammissibile quando il piano non assicuri in concreto la fattibilità della proposta. La mancata vincolatività e l’avvenuta scadenza delle proposte di acquisto dei cespiti, su cui il piano si fonda, legittimano il giudice a negare l’omologa per difetto di realizzabilità. La comparazione di convenienza richiesta dall’art. 25-sexies, comma 2, CCII deve essere effettuata non solo rispetto alle esecuzioni individuali in corso, ma anche rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, considerando la possibilità di vendita dei beni liberi da contratti di locazione. Inoltre, il requisito dell’utilità per ciascun creditore impone che l’apporto di finanza esterna sia assistito dall’effettivo versamento delle somme o da idonea garanzia di pagamento. Il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l’omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui esso risulti e la sua decusività, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il Fatto
La società, debitrice, presentava domanda di omologazione del concordato semplificato all’esito di una composizione negoziata della crisi non riuscita. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, su reclamo di una società creditrice e dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile la domanda di omologa.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale rilevava che il piano si basava sull’immediata liquidazione dei cespiti, ma che le proposte di acquisto dei terzi non erano vincolanti ed erano in gran parte scadute. Inoltre, erano stati allegati alla domanda prospetti contabili in luogo dei bilanci approvati e depositati, e la comparazione di convenienza era stata effettuata solo rispetto alla procedura esecutiva in corso, senza considerare la liquidazione giudiziale di beni liberi da locazioni. Infine, la percentuale offerta ai creditori chirografari non era assistita dal versamento delle somme o da una garanzia di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per difetto di specificità. Il primo e il secondo motivo, riguardanti la valutazione delle proposte di acquisto e la comparazione con la liquidazione giudiziale, non rispettavano il principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato come e quando i fatti fossero stati oggetto di discussione processuale.
Il terzo motivo, sulla mancata richiesta di versamento della finanza esterna, è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi: il decreto impugnato non aveva censurato solo il mancato versamento, ma anche l’assenza di una garanzia di pagamento, circostanza non contestata.
Quanto al quarto motivo, relativo all’intervento del Pubblico Ministero, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, non avendo la ricorrente allegato una compressione del diritto di difesa. Nel merito, la partecipazione del P.M. è stata ritenuta legittima, estendendo al concordato semplificato il principio già affermato per il concordato preventivo, secondo cui le modalità di partecipazione non sono predeterminate dalla legge e possono consistere nella presenza all’udienza.
Infine, il quinto motivo, sulla sostituibilità dei bilanci con altra documentazione contabile, è stato dichiarato inammissibile per la genericità della doglianza, non avendo la ricorrente specificato il contenuto della documentazione tale da consentire la verifica della sua equiparazione ai bilanci richiesti dall’art. 39 CCII. La Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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