La responsabilità dei sindaci e l’irretroattività del nuovo art. 2407 c.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 1390 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, che limita la responsabilità dei sindaci per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi a un multiplo del compenso annuo percepito, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, infatti, sorge nella sua pienezza in capo al danneggiato già con la verificazione del pregiudizio al patrimonio, sicché la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione della prestazione così come disciplinata dalla legge al momento del fatto. Detta disciplina si configura come un effetto giuridico già interamente prodottosi che non può essere negato o modificato da una norma successiva, salvo che quest’ultima disponga in modo chiaro ed inequivoco il contrario.
Il Fatto
Il Fallimento di una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio gli ex amministratori e i componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per atti di mala gestio che avevano depauperato il patrimonio sociale. Con riferimento al sindaco, la curatela deduceva l’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, in particolare in relazione alla vendita di un’imbarcazione e alla distrazione di parte del prezzo in favore di una società riconducibile all’amministratore.
Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo la sussistenza della responsabilità del sindaco per non aver impedito l’operazione distrattiva. Avverso tale decisione il sindaco proponeva ricorso per cassazione, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2407 c.c. e invocando l’applicazione del nuovo limite al quantum risarcitorio introdotto dalla l. n. 35/2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in quanto sollevata in modo fine a sé stesso, senza assumere rilevanza strumentale rispetto alla soluzione di una questione del processo. La Corte ha inoltre aggiunto che la questione sarebbe stata, se ammissibile, manifestamente infondata.
Nel merito, la Corte ha affrontato il tema dell’applicazione temporale del nuovo art. 2407, comma 2°, c.c., che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso percepito. Richiamando il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la Corte ha escluso l’applicazione retroattiva della norma, affermando che essa regola solo i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Il diritto al risarcimento, ha precisato, sorge già con il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale ed è assoggettato, anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa in quel momento vigente.
La Corte ha poi operato una distinzione rispetto al principio affermato in materia di danno alla salute da colpa medica, secondo cui i criteri di liquidazione sopravvenuti si applicano ai giudizi in corso. Tale principio, ha chiarito, riguarda esclusivamente il danno non patrimoniale, che per sua natura richiede una liquidazione equitativa, mentre nel caso di specie si verte in tema di danno patrimoniale, il cui ammontare è oggettivamente determinato dal valore dei beni sottratti al momento del pregiudizio.
Quanto agli altri motivi di ricorso, la Corte li ha dichiarati infondati o inammissibili. Ha ritenuto corretta l’applicazione del termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2947, comma 3°, c.c., in quanto il giudice civile deve accertare incidenter tantum la sussistenza del fatto di reato, a nulla rilevando l’archiviazione penale. Ha dichiarato inammissibili le censure relative al difetto di legittimazione passiva del sindaco, per non avere il ricorrente impugnato entrambe le rationes decidendi. Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., non essendovi un vincolo di pregiudizialità con l’azione contrattuale proposta nei confronti dell’acquirente del bene.
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Nota della Redazione
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