Espropriazione di immobile abusivo: esclusa l’indennità per la parte in sanatoria se la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al T.U. espropri (Cass. civ. Sez. I n. 10732 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la regola generale è quella dell’irrilevanza della costruzione abusiva ai fini della determinazione dell’indennità, da calcolarsi con riferimento alla sola area di sedime o alla sola parte legittimamente edificata. L’eccezione di cui all’art. 38, comma 2-bis, d.P.R. n. 327/2001 — che valorizza la condizione di sanabilità dell’immobile quando sia pendente una procedura di sanatoria — costituisce norma eccezionale e di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica. Detta eccezione non opera, altresì, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del testo unico, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 327/2001. La scelta del legislatore di non attribuire rilievo alle domande di sanatoria presentate prima di tale data non determina una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, poiché la successiva evoluzione legislativa non incide sulle situazioni giuridiche già consolidate.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile, oggetto di espropriazione disposta con decreto del 2004, proponeva opposizione alla stima. L’immobile era in parte abusivo e per quella porzione era stata presentata, nel 1995, una domanda di condono non ancora definita. La ricorrente chiedeva che il valore dell’indennità fosse determinato considerando l’intera volumetria, in applicazione dell’art. 38, comma 2-bis, d.P.R. n. 327/2001, che, in caso di pendenza di una procedura di sanatoria, impone all’autorità espropriante di accertare la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell’indennità.
La Corte d’appello, richiamando la normativa previgente di cui all’art. 16, comma 9, legge n. 865/1971, escludeva la valutazione della porzione abusiva, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità era antecedente all’entrata in vigore del testo unico espropri. Avverso tale decisione, la proprietaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di uguaglianza e il contrasto con gli artt. 42 e 43 Cost.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto chiarito che l’indennità di esproprio deve compensare il proprietario per il bene perduto, tenendo conto però della sua condizione di diritto e dell’utilità che può esserne legalmente tratta. Il proprietario non può pretendere di valorizzare condizioni di illegalità al fine di ottenere un indennizzo maggiore. Tale principio, già desumibile dall’art. 38, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 16, comma 9, legge n. 865/1971, comporta l’irrilevanza della costruzione abusiva ai fini indennitari.
Su tale regola generale, il legislatore ha innestato un’eccezione con il comma 2-bis dell’art. 38 d.P.R. n. 327/2001, che è una norma di stretta interpretazione. L’applicazione di tale eccezione è però temporalmente limitata dall’art. 57 del medesimo testo unico, che esclude l’operatività delle nuove disposizioni per i progetti per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, come nel caso di specie.
La Corte ha quindi escluso che tale scelta discrezionale del legislatore determini una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. Nel momento in cui la parte ha presentato la domanda di sanatoria (1995) e in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (1999), la legislazione vigente non consentiva di valorizzare le eventuali domande di sanatoria. La successiva evoluzione normativa non incide sulla vicenda, ben potendo il legislatore regolare diversamente nel tempo analoghe fattispecie.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale sollevati anche dal Procuratore generale, la Corte ha rilevato che non rilevano le situazioni di mero fatto, come il ritardo dell’amministrazione nell’esaminare la domanda di sanatoria, trattandosi di una vicenda particolare che non può giustificare una questione di costituzionalità su una norma generale e astratta. Il quinto motivo, relativo all’indennità di occupazione, è stato invece dichiarato inammissibile per la sua genericità, non avendo la ricorrente evidenziato la concreta differenza tra il criterio applicato dal consulente e quello seguito dalla Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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