Permanenza dei figli nella casa familiare e possesso ex art. 485 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 1551 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, in presenza dei presupposti per l’acquisto ex lege del diritto di abitazione di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ., non integra una situazione di possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 cod. civ. Detta permanenza costituisce, infatti, legittimo esercizio del diritto di abitazione, acquistato automaticamente all’apertura della successione, con la conseguente esclusione degli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 cod. civ. L’esclusione della rilevanza possessoria opera altresì nei confronti dei figli conviventi con il genitore superstite nella medesima abitazione, chiamati in concorso all’eredità, la cui permanenza nella casa trova giustificazione nel rapporto familiare proseguito con il genitore titolare del diritto. Né il legato ex art. 540, comma 2, cod. civ., quale diritto reale minore, lascia persistere in capo ai chiamati nella nuda proprietà l’onere dell’inventario, attesa la preminenza del legato rispetto alla concorrente chiamata a titolo universale.
Il Fatto
Una società creditrice, in qualità di mandataria di un istituto di credito, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. nei confronti dei chiamati all’eredità di una debitrice deceduta, mutuataria insieme al coniuge superstite di un finanziamento garantito da ipoteca sull’immobile adibito a casa familiare. La creditrice deduceva che i chiamati, nel possesso dell’immobile, erano divenuti eredi puri e semplici per mancato compimento dell’inventario nel termine previsto dall’art. 485 cod. civ., a seguito dell’inutile esperimento della procedura di cui all’art. 481 cod. civ.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dei figli della de cuius, escludendo la posizione del coniuge superstite, ritenuto titolare dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, cod. civ. La Corte d’appello, adita dai figli, confermava la decisione, qualificando la loro relazione materiale con l’immobile come possesso rilevante ex art. 485 cod. civ. Avverso tale sentenza i figli proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con una articolata motivazione, affronta preliminarmente la questione della natura dei diritti riconosciuti al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cod. civ., qualificati come legati ex lege che si costituiscono automaticamente all’apertura della successione, tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria. Il coniuge superstite si trova, pertanto, nella duplice posizione di chiamato all’eredità a titolo universale e di beneficiario di un lascito a titolo particolare, i cui modi di acquisto restano indipendenti.
Quanto alla nozione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 cod. civ., la Corte ne valorizza l’ampiezza, ritenendo sufficiente una relazione materiale con i beni ereditari, anche a titolo di custodia o affidamento temporaneo, purché sussista la consapevolezza dell’appartenenza dei beni al compendio ereditario. Tuttavia, gli ermellini danno continuità al principio, già espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare costituisce legittimo esercizio del diritto di abitazione, acquistato ex lege all’apertura della successione, con conseguente esclusione della qualifica in termini di possesso di beni ereditari.
La Corte affronta quindi l’obiezione fondata sulla natura del legato come diritto reale minore, che lascerebbe persistere la chiamata dei coeredi nella nuda proprietà dell’alloggio. Pur riconoscendo la correttezza tecnica del rilievo, osserva che le finalità etiche dell’art. 540 cod. civ. giustificano la preminenza del legato rispetto alla concorrente chiamata a titolo universale, escludendo gli oneri che deriverebbero ex art. 485 cod. civ. dalla qualità di chiamato.
Tale preminenza, secondo la Corte, non può non avere ricadute sulla posizione dei figli conviventi. Con una pronuncia di carattere sistematico, i giudici di legittimità escludono soluzioni diversificate: se la permanenza del coniuge non integra il possesso rilevante, non è qualificabile come tale neppure la permanenza dei figli conviventi, la cui presenza nella casa trova giustificazione nel rapporto familiare proseguito con il genitore superstite. Invero, i figli, quali chiamati in concorso, non vantano alcun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge. Il ricorso è, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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