L’esenzione revocatoria ex art. 67 l. fall. è eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. 1 n. 3056 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 66 l. fall., l’eccezione di esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), l. fall. integra un’eccezione in senso stretto, non una mera difesa. Essa è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c. e al divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., sicché la sua proposizione per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva. La rilevabilità d’ufficio è esclusa quando la fattispecie impeditiva postula un momento volitivo della parte eccipiente. La declaratoria di improcedibilità dell’azione dei creditori non elide l’interesse a contraddire nel giudizio di appello promosso dal convenuto soccombente, ove questi sia stato condannato alle spese anche in loro favore.
Il Fatto
Una società alienava un villino alla figlia della propria socia unica. I precedenti proprietari del terreno proponevano azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., poi proseguita dal curatore del fallimento della società, intervenuto in corso di causa. Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda degli attori e accoglieva quella del fallimento, condannando l’acquirente alle spese verso entrambi.
La Corte d’appello rigettava l’appello dell’acquirente e la condannava alle spese solo in favore del fallimento, compensandole verso gli originari attori per la presunta non necessità della loro partecipazione al giudizio. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’acquirente, cui resistevano il fallimento e gli altri soggetti, questi ultimi con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva che l’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l. fall. fosse una mera difesa rilevabile d’ufficio, non un’eccezione, invocata tardivamente solo in comparsa conclusionale. La Corte esclude tale tesi, distinguendo tra mere difese ed eccezioni, che ampliano il thema decidendum introducendo fatti impeditivi. Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare sono qualificate come fatti impeditivi e non come mere difese, poiché implicano fatti ulteriori rispetto a quelli costitutivi della domanda.
Nel genus delle eccezioni, la Corte distingue poi tra eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio, ed eccezioni in senso stretto, la cui rilevazione è riservata alla parte. La regola della rilevabilità d’ufficio subisce deroga quando il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo o riflette poteri conformativi della parte. L’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l. fall. presuppone elementi volitivi — quali il giusto prezzo e la destinazione ad abitazione principale — che ampliano il thema decidendum e probandum, configurando un’eccezione in senso stretto.
La Corte richiama il proprio precedente orientamento in tema di esenzione per l’adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c., e la qualificazione dell’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. Sulla base di tale ricostruzione, l’eccezione sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva, con effetto assorbente sulle questioni probatorie, e non rileva l’asserita non contestazione dei fatti. Il secondo motivo, subordinato, è assorbito.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare la valutazione delle prove riservata al merito, mentre il quarto è inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorso incidentale è accolto: la declaratoria di improcedibilità non elimina l’interesse a contraddire degli originari attori, formalmente evocati in appello e titolari di un capo di condanna alle spese, sicché la compensazione disposta è illegittima.
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Nota della Redazione
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