Permanente legittimazione passiva di ADM al rimborso delle addizionali nonostante la sentenza n. 43/2025 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3907 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, un’imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, può agire direttamente nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La sua legittimazione straordinaria non è condizionata alla dimostrazione dell’impossibilità o dell’eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, qualora l’azione nei confronti di quest’ultimo sia astrattamente preclusa per la mancata efficacia orizzontale della direttiva non attuata. La sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, non spiega effetti sui rapporti ormai esauriti per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso nei confronti del fornitore, con la conseguenza che permane la legittimazione passiva dell’Amministrazione doganale in forza del principio unionale di effettività della tutela.
Il Fatto
La società contribuente, consumatrice finale di energia elettrica, presentava istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa versata ai propri fornitori per il periodo dal settembre 2010 al dicembre 2011, ritenendo l’imposta incompatibile con la disciplina unionale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli negava il rimborso. Il diniego veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale riconosceva il diritto del consumatore finale a ottenere direttamente la restituzione dell’indebito dall’ente impositore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina preliminarmente il motivo relativo alla dedotta compatibilità dell’addizionale con la direttiva 2008/118/CE, rigettandolo. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia, 25 luglio 2018, C-103/17 e la giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma l’incompatibilità delle imposte addizionali prive di finalità specifica con l’art. 1, par. 2, della direttiva. Tale conclusione è definitivamente avvalorata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988.
Quanto alla legittimazione attiva del consumatore finale, la Corte ricostruisce il quadro dei principi, evidenziando che, in assenza di efficacia orizzontale della direttiva non attuata, il consumatore si trova giuridicamente impossibilitato a far valere l’incompatibilità nei confronti del fornitore. Ne deriva che l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non presuppone la dimostrazione dell’eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, essendo tale azione ipso iure preclusa.
L’analisi si concentra quindi sugli effetti della pronuncia di incostituzionalità. La Corte rammenta che l’efficacia retroattiva delle decisioni di illegittimità costituzionale non travolge i rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli divenuti irretrattabili per lo spirare dei termini di prescrizione. Nella specie, il rapporto tra la società contribuente e il fornitore, risalente agli anni 2010-2011, è ormai prescritto, non essendo mai stato azionato dal consumatore a causa dell’ostacolo della mancata efficacia orizzontale della direttiva.
Pertanto, la sentenza n. 43 del 2025 non può produrre effetti su tale rapporto esaurito. L’ostacolo giuridico che impediva l’azione nei confronti del fornitore non è mai venuto meno e, in forza del principio di effettività della tutela, permane la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La Corte rigetta il ricorso, compensando le spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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