Condono ex art. 15 l. n. 289/2002: l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. non integra la formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 5764 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa ostativa all’ammissione al condono di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 289/2002 ricorre solo quando il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro la data di perfezionamento della definizione, dell’esercizio dell’azione penale per uno dei reati tributari. L’esercizio dell’azione penale presuppone la formulazione dell’imputazione mediante gli atti tipici indicati dagli artt. 405 e 60 cod. proc. pen., tra i quali non è contemplato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. La notifica di tale avviso non integra, quindi, la fattispecie impeditiva all’accesso al beneficio. La disciplina dell’art. 15 l. n. 289/2002 costituisce un sistema chiuso, non suscettibile di eterointegrazione con la diversa definizione automatica di cui all’art. 9 della stessa legge.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui gli veniva richiesto il versamento delle rate del condono fiscale, proposto ai sensi dell’art. 15 l. n. 289/2002 per le annualità dal 1996 al 2001. L’ufficio ravvisava la presenza di una causa ostativa, essendo stato notificato al contribuente, in data antecedente alla domanda di definizione, un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo il condono inammissibile. La CTR, in riforma, riteneva invece la definizione valida per tutte le annualità, ad eccezione di quella cui si riferiva il procedimento penale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina prioritariamente il motivo relativo alla dedotta extrapetizione, rigettandolo: l’accenno della CTR all’impossibilità di chiedere il rimborso delle rate versate non costituiva la ratio decidendi, ma un mero passaggio argomentativo volto ad affermare l’irretrattabilità della richiesta di definizione agevolata.
Nel merito, la Corte accoglie i motivi di ricorso. L’art. 15, comma 1, l. n. 289/2002 stabilisce che la definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati tributari, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento. La norma richiede il concorso di un duplice presupposto: l’esercizio dell’azione penale e la formale conoscenza di tale esercizio.
L’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 405 cod. proc. pen., si realizza con la formulazione dell’imputazione attraverso atti tipici quali la richiesta di rinvio a giudizio, il giudizio immediato o il decreto di citazione a giudizio. L’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ha la diversa funzione di aprire il contraddittorio sugli esiti delle indagini e non è annoverato tra tali atti, sicché la sua notifica non determina l’insorgenza della causa ostativa.
La Corte precisa inoltre che la disciplina dell’art. 15 l. n. 289/2002 configura un sistema chiuso, non integrabile con le previsioni dell’art. 9 della medesima legge in tema di definizione automatica, che espressamente limita le preclusioni ai soli periodi d’imposta cui si riferiscono gli atti.
Poiché nel caso di specie risultava notificato soltanto l’avviso di conclusione delle indagini, la Cassazione dispone l’annullamento con rinvio per verificare se, nel periodo intercorrente tra tale notifica e la presentazione della domanda, fosse stato notificato un atto tipico di esercizio dell’azione penale. Il secondo motivo è rigettato.
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Nota della Redazione
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