L’assegno emesso a garanzia è contrario a norme imperative e vale come promessa di pagamento (Cass. civ. Sez. 2 n. 5785 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo, per contrarietà a norme imperative ex artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933 e per illiceità della causa ex art. 1343 cod. civ., il patto con cui un assegno bancario è consegnato a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione, dovendo l’assegno essere strumento di pagamento e non di garanzia. L’emissione dell’assegno per tale finalità integra un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Ne deriva che, dichiarata la nullità del patto di garanzia, l’assegno, ove emesso e consegnato, vale come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., con la conseguente operatività della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale e dell’inversione dell’onere della prova a carico dell’emittente, il quale deve dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale.
Il Fatto
La società, dietro corrispettivo, aveva trasferito a un geometra la proprietà di un terreno, obbligandosi alla consegna di un’unità immobiliare da costruire. A fronte dell’inadempimento, il geometra agì invocando l’esecuzione in forma specifica, mentre la società eccepì di aver già adempiuto tramite datio in solutum, consegnando un assegno poi incassato. Dopo una prima cassazione che aveva escluso l’integrazione della forma scritta per la datio in solutum, il giudice del rinvio aveva dichiarato il geometra proprietario dell’immobile ma, accogliendo la domanda riconvenzionale, lo aveva condannato a restituire l’importo dell’assegno, ritenuto consegnato in garanzia dell’obbligo di trasferimento e trattenuto senza titolo, non avendo il percettore dimostrato un credito professionale compensabile. Il geometra ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame della sentenza che accertava il suo credito professionale e la violazione della normativa cambiaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 1 e 2 r.d. 1736/1933 e dell’art. 1343 cod. civ. Il thema decidendum riguarda la validità dell’assegno di garanzia, ossia dell’assegno consegnato al creditore a garanzia di un’obbligazione e da restituirsi in caso di adempimento.
La Corte ha affermato che l’emissione di un assegno, anche in bianco o postdatato, per realizzare il fine di garanzia è contraria a norme imperative. L’assegno, per sua natura, è uno strumento di pagamento e non può essere impiegato come mezzo di tutela cautelare del credito, quale titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento. Tale pattuizione, pertanto, determina un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti, secondo il criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume ex art. 1343 cod. civ., con la conseguente nullità del patto di garanzia.
Dalla nullità del patto di garanzia la Corte ha fatto discendere che l’assegno non perde la sua funzione, ma può valere come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., richiamando un consolidato orientamento di legittimità. La presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale diverso da quello di garanzia nullo comporta una rilevante conseguenza sul piano processuale: l’inversione dell’onere della prova. Spetta all’emittente dell’assegno dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale.
Di conseguenza, la Corte d’appello non avrebbe potuto fondare la condanna alla restituzione dell’importo sulla mancata prova, da parte del percettore, del proprio diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte. Una simile motivazione si pone in contrasto con la disciplina legale della promessa di pagamento, che libera il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito, dovendo la questione essere riesaminata dal giudice del rinvio alla luce del principio enunciato e della sentenza passata in giudicato sul credito professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.