Custodia del bene staggito e legittimazione al risarcimento del creditore procedente (Cass. civ. Sez. 3 n. 7964 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione forzata presso terzi, l’obbligo di custodia del bene staggito grava sul terzo pignorato dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ. fino alla dichiarazione negativa o all’esito dell’accertamento ex art. 548 cod. proc. civ. e, in caso di dichiarazione positiva, fino all’assegnazione o alla vendita. Tuttavia, ove la dichiarazione del terzo sia negativa e l’accertamento del suo obbligo non abbia esito positivo, il creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva sia rimasta infruttuosa, non è titolare del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di custodia. La legittimazione a far valere le conseguenze dannose della sottrazione della cosa staggita spetta esclusivamente al titolare del bene.
Il Fatto
Un creditore, dopo aver notificato un atto di pignoramento presso terzi nei confronti del debitore, aveva avuto ad oggetto un’imbarcazione ormeggiata in una darsena comunale, con il Comune quale terzo pignorato. A seguito dell’opposizione della moglie del debitore, che rivendicava la proprietà del natante, la procedura era stata sospesa. All’udienza successiva, il Comune aveva reso una dichiarazione negativa, non risultando i documenti di proprietà dell’imbarcazione. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, promosso dal creditore ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ., si era concluso con il rigetto della domanda per l’erroneità dello strumento esecutivo.
Il creditore, avendo constatato la sottrazione dell’imbarcazione da parte del debitore, aveva citato il Comune per il risarcimento dei danni, deducendo la violazione degli obblighi di custodia e la responsabilità dell’ente per il fatto dei propri dipendenti. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, escludendo una condotta colposa dell’ente e la sussistenza di un nesso causale con il danno. Il creditore proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto meramente descrittivo dell’iter processuale e privo di una specifica critica alla qualificazione giuridica operata dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato invece esaminato nel merito, sebbene risultato infondato, richiedendo una correzione della motivazione impugnata.
I giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza dell’obbligo di custodia del terzo pignorato, ma ne hanno chiarito la portata soggettiva. L’obbligo di conservazione del bene, pur essendo finalizzato a garantire l’integrità della cosa in vista dell’espropriazione, non è funzionale a proteggere l’interesse del creditore quando la procedura non si sia compiuta. Solo in caso di dichiarazione positiva del terzo, la sottrazione del bene potrebbe ledere la sfera giuridica del creditore, privandolo dell’oggetto della sua soddisfazione.
Viceversa, in caso di dichiarazione negativa del terzo e di mancato accertamento positivo del suo obbligo, l’unico soggetto legittimato a far valere la violazione degli obblighi di custodia è il titolare del bene staggito. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio per cui l’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ. non completa il pignoramento, ma è solo il primo atto di una serie procedimentale che si perfeziona con la dichiarazione del terzo o con la sentenza di accertamento dell’obbligo. Il completamento della serie procedimentale è, pertanto, presupposto essenziale per l’affermazione della responsabilità del terzo custode.
La Corte ha infine precisato che la sentenza resa ex art. 548 cod. proc. civ. ha un duplice contenuto: uno di accertamento del diritto di credito del debitore verso il terzo e uno, di natura processuale, sull’assoggettabilità del bene all’espropriazione. Anche quando la sentenza non comporti il venir meno ex tunc degli obblighi di custodia, l’esito negativo dell’accertamento si riflette negativamente sul creditore procedente, privandolo della titolarità dei diritti nascenti dall’omissione di custodia. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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