Punti di intercettazione di metanodotto sempre in categoria E/9 (Cass. civ. Sez. 5 n. 8114 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. I punti di intercettazione della linea di un metanodotto non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’attività di sfruttamento del gas trasportato dall’impianto a cui accedono, con la conseguenza che devono essere inclusi nella categoria catastale E/9. L’attribuzione di un’unità immobiliare alla categoria E postula l’accertamento della sua destinazione a finalità estranee ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, restando irrilevante la veste societaria e lo scopo di lucro del soggetto che la gestisce.
Il Fatto
La società, esercente attività di trasporto del gas naturale, impugnava l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva attribuito, per l’unità immobiliare costituita da punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti, la categoria catastale D/7 e la rendita di euro 475,00, in luogo della categoria E/9 e della rendita di euro 678,24 proposte dalla contribuente con D.o.c.f.a. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, reputando legittima la rettifica. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1313/2023, confermava la decisione, ritenendo il cespite riconducibile al gruppo catastale D in ragione della sua funzionalità ad un’attività imprenditoriale avente scopo di lucro. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 5 R.D.L. n. 652/1939, 40 d.P.R. n. 1142/1949 e 2, comma 40, D.L. n. 262/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la denunciata violazione dell’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, e delle norme richiamate. Il Collegio ha premesso che il sistema catastale non può essere sovrapposto a quello impositivo, atteso che le categorie catastali sono individuate secondo logiche proprie, tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre la legislazione fiscale, secondo logiche indipendenti, prevede eventuali agevolazioni o esenzioni. La categoria catastale è, pertanto, assegnata in base alla normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.
Quanto alla categoria E, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la qualificazione in tale gruppo è propria degli immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. La legge instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, risultando dirimente accertare se la gestione del cespite presenti obiettivi caratteri di economicità, ossia il perseguimento del lucro oggettivo. La Corte ha inoltre rilevato che l’inquadramento nella categoria E/1 presuppone, oltre alla mancanza di autonomia funzionale e reddituale, la strumentalità al servizio pubblico, e che ciò che determina l’impossibilità di ricondurre i beni nelle categorie E è la capacità di produrre reddito proprio.
Applicando tali principi, la Suprema Corte ha affermato che i punti di intercettazione della linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008, non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’attività di sfruttamento del gas trasportato dall’impianto a cui accedono. Ne consegue l’obbligatoria inclusione di tali beni nella categoria catastale E/9, a nulla rilevando l’eventuale destinazione del cespite ad un’attività imprenditoriale svolta con scopo di lucro dal soggetto titolare. La sentenza impugnata, che aveva negato l’inclusione del bene nella categoria E/9 valorizzando la funzionalità dell’immobile ad un’attività produttiva, si pone in contrasto con il citato art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006 secondo l’interpretazione della Corte.
Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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