Il credito da TFR sorto in procedura è integralmente prededucibile e va insinuato senza termini (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8216 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di insinuazione al passivo, il credito per trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Ove il rapporto prosegua, la quota di T.F.R. maturata prima dell’apertura della procedura concorsuale non è ammissibile al passivo, non essendo il credito ancora sorto ed esigibile. I crediti prededucibili sorti in corso di procedura, come il T.F.R. divenuto esigibile per effetto del recesso intimato dal curatore, sfuggono alla distinzione tra insinuazione tempestiva e tardiva, dovendo essere valutata la tempestività della domanda secondo un criterio di ragionevolezza e di attivazione immediata della parte al palesarsi della necessità di agire.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria, ammetteva il credito del lavoratore per una quota di trattamento di fine rapporto avente natura prededucibile, rigettando la domanda per la quota di natura concorsuale. Il giudice riteneva tardiva la domanda presentata dal lavoratore per il T.F.R. maturato anteriormente alla dichiarazione di insolvenza, in assenza di allegazioni circa la non imputabilità del ritardo.
Il lavoratore ricorreva per cassazione, deducendo che la domanda era stata inizialmente formulata e rigettata perché il credito non era ancora esigibile, essendo il rapporto di lavoro cessato solo successivamente, e che illegittima era l’operazione di scorporo della voce di credito in quota concorsuale e quota prededucibile, dovendo il T.F.R. considerarsi un unicum inscindibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui il diritto al trattamento di fine rapporto sorge con la cessazione del rapporto di lavoro. Fino a quel momento, il credito non è esigibile e, in caso di cessione di azienda, la parte di T.F.R. maturata non può essere ammessa al passivo del datore di lavoro cedente, come già affermato da Cass. n. 5376/2020, nonché da Cass. n. 23775 e n. 26021 del 2018.
Quanto ai crediti sorti in corso di procedura, la Corte ha ricostruito il proprio orientamento: dopo l’iniziale individuazione di un termine annuale (Cass. n. 34435/2021), la giurisprudenza successiva (Cass. n. 11000/2022, Cass. n. 6797/2023, Cass. n. 18760/2024) ha precisato che la condizione di ammissibilità della domanda tardiva è la non imputabilità del ritardo, da valutarsi in base all’attivazione tempestiva della parte in senso logico, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso della durata ragionevole del procedimento.
Con specifico riguardo ai crediti prededucibili, la Corte ha affermato che la distinzione tra insinuazione tempestiva e tardiva è concettualmente incompatibile con la ragione d’insorgenza del credito, la cui collocazione temporale è per definizione incerta. La valutazione della tempestività va effettuata caso per caso, secondo prudente e motivato accertamento del giudice del merito, ponderando l’esigenza di definizione del procedimento con il diritto di azione e difesa del creditore.
Nel caso di specie, il credito per T.F.R., sorto dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo e divenuto esigibile per effetto del licenziamento intimato dal curatore, doveva ritenersi nella sua interezza prededucibile e non contestato né nell’an né nel quantum. La Corte ha cassato il decreto impugnato, rinviando al giudice del merito la valutazione circa la tempestività della domanda di insinuazione proposta dal lavoratore.
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Nota della Redazione
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