Sanzione per tardiva dichiarazione di successione: applicabile la disciplina in vigore all’apertura della successione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9145 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, la disciplina applicabile, anche sotto il profilo sanzionatorio, è quella vigente al momento dell’apertura della successione, che costituisce il momento impositivo del tributo. Ne consegue che la sanzione per la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni, prevista dall’art. 50 d.lgs. n. 346/1990, come novellato dall’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 158/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla sua entrata in vigore. Per tali successioni, la tardiva presentazione della dichiarazione non è sanzionabile, a meno che non trasmodi in una vera e propria omissione, che si verifica quando l’accertamento d’ufficio precede la dichiarazione del contribuente.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso nei confronti di un contribuente, erede per testamento olografo. L’Agenzia delle Entrate aveva applicato la presunzione di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 346/1990, maggiorando del 10% il valore dell’asse ereditario per denaro, gioielli e mobilia, e una sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, ridotta per effetto del ravvedimento operoso.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittima l’applicazione della sanzione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 50 d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che la norma, nella formulazione vigente, sanziona solo l’omessa e non la tardiva dichiarazione, e la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, invocando la forza maggiore per la pendenza di indagini penali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha preliminarmente ricordato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui la violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 346/1990 in ordine al termine di presentazione della dichiarazione di successione non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in una vera e propria omissione. Tale conclusione si fonda sulla riformulazione dell’art. 50 d.lgs. n. 346/1990, operata dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 473/1997, che punisce esclusivamente «chi omette» di presentare la dichiarazione.
La Corte ha poi esaminato l’ulteriore novella all’art. 50 d.lgs. n. 346/1990, introdotta dall’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 158/2015, che ha espressamente previsto una sanzione per la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Da tale disposizione la Corte ha tratto il consolidato principio per cui, per i ritardi superiori a trenta giorni, si applica la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che la nuova disciplina sanzionatoria trova applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Nel caso di specie, l’apertura della successione risaliva al 5 luglio 2015, precedente all’entrata in vigore della nuova norma. Richiamando il costante criterio della successione normativa nel tempo, ancorato al momento dell’apertura della successione, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sanzione per il ritardo superiore a trenta giorni non può applicarsi alle successioni aperte prima del 1° gennaio 2016.
Il terzo motivo, concernente l’applicazione della maggiorazione del 10% sul valore imponibile, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che le censure erano generiche e non tenevano conto della cd. doppia conforme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla sanzione e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente solo quanto alla sanzione, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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