Il giudicato esterno non preclude il giudizio di rinvio se escluso dalla sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. 1 n. 9323 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, sebbene rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non può essere preso in esame dal giudice del rinvio ove risulti escluso, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio e dal principio di diritto in essa enunciato. Il giudice del rinvio è tenuto ad attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente e non può esaminare altre questioni quando il dedotto giudicato sia già stato escluso da tale statuizione. Il giudicato esterno deve inoltre essersi formato nel corso del giudizio di rinvio; qualora si sia formato nei precedenti gradi di merito, lo strumento processuale dedicato è la revocazione delle precedenti pronunce per contrasto di giudicati.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il fallimento di una società immobiliare su ricorso di una società cessionaria di crediti, quale cessionaria di un istituto bancario, per uno scoperto di conto corrente. La Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di reclamo, aveva accolto il gravame ritenendo non provata la legittimazione del creditore istante, per mancata dimostrazione che lo specifico credito azionato fosse ricompreso nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La Cassazione, con ordinanza del 2023, aveva cassato con rinvio enunciando il principio per cui, ai fini della legittimazione del cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, occorre accertare che il credito sia ricompreso nella categoria indicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio di rinvio, la società debitrice aveva prodotto una sentenza del Tribunale di Pescara — resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione e passata in giudicato nelle more — che aveva accertato il difetto di legittimazione attiva del creditore. Il giudice del rinvio aveva rigettato il reclamo, dichiarando inammissibile tale produzione per tardività e ritenendo la sentenza inopponibile al fallimento.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della società ricorrente secondo cui il giudizio di rinvio costituirebbe una nuova fase processuale non assoggettata ai termini di decadenza del rito camerale del reclamo. In virtù dell’art. 394 cod. proc. civ., la riassunzione del giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. avviene dinanzi al giudice del rinvio con le stesse modalità del reclamo, con la conseguenza che il giudizio rimane assoggettato alle regole del rito camerale speciale, rappresentando una mera fase ulteriore dell’originario procedimento e non un nuovo procedimento. È pertanto assorbito il secondo profilo, fondato sul medesimo principio.
Con riferimento al terzo motivo, relativo all’eccezione di giudicato esterno, la Corte ha precisato che esso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma la questione va coordinata con i principi che regolano il giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente e non può prendere in esame altre questioni ove il dedotto giudicato risulti escluso, anche implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Cass., n. 2365/2025; Cass., n. 14869/2025). Inoltre, deve trattarsi di giudicato formatosi nel corso del giudizio in cui la questione viene sollevata; ove il giudicato si formi nei precedenti gradi di merito, lo strumento dedicato è la revocazione (Cass., Sez. U., n. 21493/2010; Cass., n. 28733/2022; Cass., n. 27706/2025).
Nella specie, il giudicato si è formato il 15 marzo 2024, nel corso del giudizio di rinvio, e la questione non è preclusa dalla sentenza rescindente che ha rimesso l’esame della legittimazione del creditore istante «in difetto di un titolo giudiziale definitivo». Il giudice del rinvio aveva quindi l’onere di verificare se vi fosse stato un giudicato contrario sulla questione oggetto del giudizio di rinvio.
Tuttavia, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, estesa al diretto riscontro degli atti del processo, indipendentemente dall’interpretazione data dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 24664/2007; Cass., n. 5508/2018; Cass., n. 17175/2020). L’autorità del giudicato esterno può operare solo nei rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Pescara non può costituire giudicato esterno ostativo all’accertamento della legittimazione ex art. 6 l. fall. del creditore istante. La questione dell’inclusione del credito nella cessione è stata, nel giudizio di opposizione, rigettata in modo conforme al principio di diritto della pronuncia rescindente, mentre l’accoglimento dell’opposizione è dipeso da un diverso profilo, relativo alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese, questione coperta dal principio di diritto della pronuncia rescindente. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettando il terzo motivo e assorbendo il secondo.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi nella richiesta di revisione del giudizio di insolvenza, fondato su una pluralità di elementi unitariamente esaminati dal giudice di merito con giudizio incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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