Beni culturali di enti religiosi: la riduzione ICI non richiede il vincolo già notificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 10247 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario incorre nel vizio di ultrapetizione quando, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronuncia sulla base di motivi non dedotti dal contribuente, essendo i motivi di opposizione all’avviso di accertamento le causae petendi della domanda di annullamento. In tema di ICI, la riduzione della base imponibile prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993 per gli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro opera anche se il procedimento diretto alla dichiarazione dell’interesse culturale non si è ancora concluso: per tali soggetti, il provvedimento di verifica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva, a differenza del vincolo imposto ai sensi dell’abrogata legge n. 1089/1939 per i beni di soggetti diversi, che rileva solo dalla notifica.
Il Fatto
La Comunità Ebraica di Ferrara impugnava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 emessi dal Comune, che disconosceva l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993 per gli immobili di interesse culturale. La contribuente sosteneva che i beni, compresi nello storico “ghetto ebraico” di Ferrara, fossero tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto appartenenti a persona giuridica privata senza fine di lucro. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano i ricorsi, ritenendo necessaria la documentazione dell’avvenuta imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile. La Comunità Ebraica proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso sulla base di una duplice censura. Con il primo motivo, ha ravvisato il vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata: il giudice di appello aveva fondato il rigetto sull’esenzione per i fabbricati destinati all’esercizio del culto di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, questione mai invocata dalla contribuente e comunque estranea alla riduzione per i beni vincolati. I motivi di opposizione all’avviso di accertamento si configurano come causae petendi della domanda di annullamento, sicché il giudice non può dichiarare la nullità dell’atto sulla base di ragioni diverse da quelle dedotte, non potendo sostituirsi all’ente impositore nell’esercizio del potere amministrativo tributario.
Con il secondo motivo, la Corte ha chiarito il regime giuridico applicabile. Per i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fine di lucro, l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che l’autorità amministrativa si limiti a una verifica della sussistenza dell’interesse culturale mediante un atto di natura meramente ricognitiva. La declaratoria di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 — che corrisponde quoad effectum all’imposizione del vincolo ex legge n. 1089/1939 ed ha natura costitutiva — opera solo per le cose appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’art. 10, comma 1 del medesimo decreto.
La giurisprudenza citata dalla Corte, che condiziona l’agevolazione alla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, riguarda infatti i beni di proprietà privata di soggetti non ricompresi nell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, per i quali il vincolo ha natura costitutiva. Diversamente, per gli enti religiosi — come le Comunità ebraiche, la cui attività è disciplinata dall’art. 18 della legge n. 101/1989 — la tutela discende direttamente dalla legge, sicché l’agevolazione ICI spetta anche se il procedimento di verifica non si è concluso nell’anno di riferimento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché accerti la sussistenza “ora per allora” dei requisiti per beneficiare della riduzione della base imponibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.