Il termine di opposizione a decreto ingiuntivo superiore a quello legale non è causa di nullità (Cass. civ. Sez. 3 n. 11447 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione nel decreto ingiuntivo di un termine per proporre l’opposizione eccedente quello previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., quand’anche immotivata, non è causa di nullità e non impone al debitore ingiunto di costituirsi nel minor termine di legge. Il termine di opposizione è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore, con la conseguenza che è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, ma non la fissazione di un termine maggiore. L’opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’azione di impugnativa, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio. Chi paga volontariamente il debito altrui non può proporre l’azione di indebito né quella di surrogazione, ma solo l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex moglie per la restituzione di somme impiegate per estinguere un mutuo bancario contratto dalla donna per l’acquisto dell’abitazione familiare. L’ingiunta proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale; la Corte d’appello di Roma accoglieva invece l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il creditore, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del monitorio aveva fissato un termine di sessanta giorni per l’opposizione, superiore a quello legale, senza motivazione. Il motivo è rigettato: l’assimilazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai mezzi di impugnazione è stata esclusa dalle Sezioni Unite n. 927 del 13/01/2022, secondo cui essa è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore. Inoltre, il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto: la sua estensione, anche immotivata, non arreca pregiudizio all’ingiunto, che anzi ne trae vantaggio, con conseguente raggiungimento dello scopo dell’atto.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. in appello, è infondato: la Corte conferma l’orientamento, già ribadito dalle pronunce n. 22871 del 10/11/2015 e n. 26681 del 03/10/2025, per cui è corretto l’operato del giudice d’appello che, all’udienza fissata per la trattazione, inviti l’unica parte presente a precisare le conclusioni e pronunci sentenza al termine della discussione orale. Nel caso di specie, dal verbale di causa risulta che il provvedimento fu letto in udienza.
Il terzo motivo censura la sentenza per aver escluso la configurabilità di un mutuo endofamiliare, difettando l’elemento della consegna del denaro. La Corte ritiene corretta la decisione: chi paga volontariamente il debito altrui può agire solo con l’azione di arricchimento senza causa, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 9946 del 29/04/2009. Tale affermazione decisoria è rimasta priva di censura.
Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, è inammissibile: la motivazione resa dalla Corte territoriale è intelligibile e il ricorrente ha omesso di censurare l’affermazione relativa alla mancata proposizione dell’azione di arricchimento, di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo. Il quinto motivo, riguardante la nullità della donazione per difetto di forma, è assorbito dalla mancata impugnazione della medesima affermazione decisoria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e distrazione in favore dell’avvocato della controricorrente.
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Nota della Redazione
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