Il dolo processuale revocatorio richiede artifici che paralizzino la difesa avversaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 11935 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 cod. proc. civ., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze. È richiesta, invece, un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità. Il requisito della decisività del documento oggetto dell’allegato artificio non sussiste quando la parte abbia comunque prodotto in giudizio la copia integrale dell’atto e il giudice abbia potuto esaminarlo nella sua interezza, dovendo desumere il contenuto dell’atto dalla motivazione e non dal solo frontespizio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’intimazione di pagamento notificata al contribuente per la riscossione di crediti risultanti da avvisi di accertamento e da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La CTP aveva annullato l’intimazione ritenendo che un successivo giudicato di annullamento degli avvisi di accertamento prevalesse sul precedente giudicato di conferma. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione e la Corte di cassazione, con l’ordinanza oggetto del presente giudizio, aveva accolto il ricorso, rigettando l’originaria domanda del contribuente e chiarendo la portata dei diversi giudicati.
Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che la decisione sarebbe stata frutto di dolo processuale dell’Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe indotto in errore la Corte riproducendo nel ricorso per cassazione una copia incompleta della sentenza di primo grado, priva del frontespizio in cui erano indicati gli atti impugnati. Ha altresì chiesto la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione e conferma il decreto di rigetto dell’istanza di sospensione. La Cassazione richiama la giurisprudenza costante secondo cui il dolo processuale revocatorio richiede un’attività fraudolenta che paralizzi la difesa avversaria e impedisca al giudice l’accertamento della verità, precisando come mendacio e silenzio possano rilevare solo quando la domanda trovi fondamento su tale disegno fraudolento.
Nel caso di specie, osserva il Collegio, manca del tutto il requisito della fraudolenza: è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver prodotto in giudizio la copia integrale della sentenza che l’Agenzia aveva trascritto soltanto nelle parti ritenute rilevanti. La Corte è stata quindi messa in condizione di esaminare il documento nella sua interezza, sicché il comportamento contestato non ha costituito ostacolo all’attività difensiva della controparte.
Quanto all’omessa riproduzione del frontespizio, la Corte afferma che la questione si sposta sul versante dell’onere di specificità del ricorso previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che giammai può risolversi in un errore revocatorio. L’omissione era, comunque, priva di ogni rilevanza e decisività: il contenuto di una sentenza si desume dalla motivazione e non dall’elenco degli atti impugnati riportato nel frontespizio, tanto più che la CTR aveva corretto l’erronea elencazione contenuta nella sentenza di primo grado.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della sola parte costituita.
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Nota della Redazione
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