L’indice di redditività è posterius metodologico dell’accertamento induttivo che non condiziona la selezione dei comparabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 12657 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo puro del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente ricostruire i ricavi non dichiarati applicando l’indice di redditività medio desunto da altre imprese assunte a campione. L’indice di redditività costituisce un mero posterius metodologico, funzionale esclusivamente alla quantificazione del reddito, privo di attitudine a rimettere in discussione la legittimità della metodologia accertativa e a condizionare la selezione dei comparabili nella coorte di riferimento. La selezione dei comparabili opera su un piano anteriore e distinto, implicando l’adozione del criterio di omogeneità per specifico settore merceologico; il contribuente può contestarla solo dimostrando la violazione di tale criterio, assolvendo al rigoroso onere probatorio.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava alla curatela fallimentare di una farmacia un avviso di accertamento fondato sulla ricostruzione induttiva del reddito per l’anno di imposta 2016. Il metodo prescelto applicava l’indice medio di redditività, desunto da un campione di altre farmacie, ai ricavi dichiarati dal contribuente.
La Commissione tributaria provinciale, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, annullava l’atto per l’inidoneità del campione di raffronto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio, rilevando l’eccessiva diversità degli indici di redditività delle farmacie selezionate e l’impossibilità di valutarne l’omogeneità. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché la nullità della pronuncia per omessa rideterminazione del quantum.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il principio espresso da Cass. n. 32449 del 2022, secondo cui l’Amministrazione può fare riferimento al margine di ricarico di altre imprese omogenee per settore merceologico, salva la prova contraria del contribuente. Ha inoltre valorizzato il precedente di Cass. n. 18695 del 2018, che legittima il ricorso alla media dei ricarichi anche nell’accertamento induttivo puro, ove l’inattendibilità delle scritture contabili costituisce il presupposto dell’accertamento.
L’errore della sentenza impugnata risiede nell’avere ritenuto che la diversità degli indici di redditività delle farmacie selezionate precludesse la comparabilità con la contribuente. In realtà, l’indice di redditività è un posterius metodologico che opera a valle della scelta del metodo accertativo: esso serve a calcolare il quantum dei ricavi e non possiede alcuna attitudine a refluire sulla legittimità della metodologia o a condizionare la selezione dei comparabili, poiché scaturisce proprio dalla media degli indici della coorte.
La selezione dei comparabili opera su un piano logico anteriore e distinto, implicando unicamente il rispetto del criterio di omogeneità per settore merceologico. Il contribuente può contestare la scelta dei termini di confronto solo dimostrando la violazione di tale criterio, non già la mera difformità degli indici di redditività. Nel caso di specie, la Corte ha inoltre censurato il rilievo attribuito al fallimento della società, sopravvenuto nel 2021, ossia cinque anni dopo il periodo d’imposta accertato e quindi irrilevante.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
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Nota della Redazione
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