Decadenza dall’indennità di mobilità per domanda tardiva, irrilevante il previo licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13008 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di mobilità, il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda amministrativa di ammissione al beneficio, previsto dall’art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, come richiamato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991, ha natura decadenziale. Tale termine è stabilito nell’interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica e la sua proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge. È, pertanto, irrilevante il mancato esercizio del diritto dovuto a una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore. La decadenza opera anche quando la domanda sia stata presentata dopo l’accertamento giudiziale, con effetto ex tunc, del diritto alla reintegra nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento illegittimo.
Il Fatto
La lavoratrice, licenziata per motivi disciplinari in data 6.2.2009, impugnava il recesso ottenendo dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere una sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra. Nelle more del giudizio, la società datrice aveva cessato la propria attività produttiva in data 16.7.2009, licenziando tutti i dipendenti. La lavoratrice chiedeva, quindi, l’iscrizione nelle liste di mobilità con decorrenza dal 16.7.2009, ottenendo il riconoscimento giudiziale di tale diritto. Successivamente, in data 25.2.2016, proponeva domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dell’indennità di mobilità per il periodo dal 17.7.2009 al 16.7.2012.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda, ritenendo maturata la decadenza ex art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 per la tardività della domanda amministrativa. Avverso tale decisione, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza del previo licenziamento disciplinare e la conseguente impossibilità di rispettare il termine di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto involgenti la medesima questione relativa alla maturazione della decadenza. Con riferimento alla dedotta omessa valutazione del pregresso licenziamento per giusta causa, il Collegio ha ritenuto le doglianze inammissibili e comunque irrilevanti, poiché l’unica possibilità di ottenere la provvidenza era agganciata alla sentenza di reintegra con effetto ex tunc, che aveva fatto rientrare la lavoratrice nel novero dei lavoratori licenziati per cessazione di attività alla data del 16.7.2009.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935, la Corte ha evidenziato la tardività della domanda amministrativa del 25.2.2016, non solo rispetto alla data dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare e della conseguenziale reintegra, ma anche rispetto all’iscrizione nelle liste di mobilità, avvenuta nel 2015.
Il Collegio ha, quindi, ribadito il principio già affermato da Cass. n. 10744/2022 e Cass. n. 17404/2016, secondo cui il decorso dei sessanta giorni dalla cessazione del rapporto per la presentazione della domanda di ammissione all’indennità di mobilità determina la decadenza dal diritto. Si tratta, infatti, di un termine stabilito nell’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, la cui proroga o sospensione è ammessa solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge. La Corte ha precisato che è irrilevante il mancato esercizio del diritto dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto di forza maggiore, e che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato l’esistenza di fatti qualificabili come tali.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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