L’opposizione di terzo ordinaria va proposta contro tutte le parti del giudizio di cognizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 13791 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, avendo l’opponente interesse a far accertare l’esistenza del proprio diritto verso tutti coloro che da tale decisione sono vincolati, i quali sono da considerare litisconsorti necessari. Una volta instaurato il contraddittorio, le parti del giudizio originario non possono essere estromesse, dovendo la statuizione sull’opposizione esplicare i propri effetti nei confronti di tutti i chiamati. La sentenza che ha deciso l’usucapione solo nei confronti del proprietario formale non fa stato nei confronti del livellario, titolare di un diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo, già dichiarato acquistato per usucapione in favore di un terzo con sentenza pronunciata nei soli confronti del Comune concedente, ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso tale decisione, deducendo la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei livellari, litisconsorti necessari. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, ne ha dichiarato la nullità, ritenendo l’opponente portatore di un diritto autonomo e incompatibile con quello delle parti del giudizio di usucapione. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la parte che aveva visto dichiarare l’acquisto per usucapione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la sussistenza di un giudicato interno formatosi a seguito di altra pronuncia intervenuta tra le parti. L’interpretazione del giudicato va effettuata alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge. La decisione richiamata dal ricorrente si fondava proprio sulla sentenza oggetto di opposizione, della quale aveva riconosciuto l’efficacia, qualificando il livellario come terzo rispetto al giudizio di usucapione. Tale pronuncia, pertanto, non solo non impediva l’opposizione, ma ne confermava la legittimazione, non potendo le decisioni sull’usucapione spiegare efficacia nei confronti di chi vanti sul bene un diritto reale di godimento.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 163, 331 e 332 c.p.c. L’opposizione di terzo ordinaria deve, infatti, essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio di cognizione, poiché l’opponente ha interesse ad accertare il proprio diritto verso tutti i soggetti vincolati dalla decisione opposta. Nel caso di specie, il Comune, parte del giudizio di usucapione, non era stato convenuto nel giudizio di opposizione e di appello, nonostante la sua partecipazione fosse necessaria. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudizio di merito si svolga nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri colivellari. La non integrità del contraddittorio non può essere denunciata in sede di legittimità quando il relativo accertamento non possa essere compiuto sulla base degli atti del giudizio di merito ma richieda nuove prove e attività istruttorie. Il ricorrente, infatti, aveva solo affermato di aver fornito un elenco dei colivellari in primo grado, senza riprodurlo in sede di legittimità né indicare gli elementi probatori idonei a dimostrarne la qualità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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