Rimborso del 90% dell’imposta di successione e INVIM per il sisma del 1990 in Sicilia (Cass. civ. Sez. 5 n. 15068 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ambito oggettivo di operatività dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 comprende tutte le imposte, dirette e indirette, dovute per il triennio 1990-1992, con esclusione dell’IVA. Rientrano pertanto nel beneficio del rimborso del 90 per cento l’imposta di successione, l’INVIM e le imposte ipotecarie e catastali correlate, quando il presupposto impositivo si collochi nel periodo agevolato. Tale beneficio costituisce uno ius superveniens che rende ex lege indebito quanto versato oltre il limite del 10 per cento.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello dei contribuenti, riconoscendo il diritto al rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposta di successione nel 1992. Il giudice di appello riteneva applicabile il beneficio di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 alle imposte indirette, sulla base della tempestività dell’istanza di rimborso, presentata entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore. La successione risultava aperta il 16 dicembre 1990 in un comune colpito dal sisma che aveva interessato le province di Catania, Siracusa e Ragusa. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il beneficio fosse limitato alle sole imposte dirette.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura basata sulla violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014. Gli ermellini hanno chiarito che il beneficio fiscale si articola in una duplice prospettiva, operando sia in favore di chi non ha ancora pagato sia di chi ha già versato, costituendo uno ius superveniens che rende indebito quanto corrisposto oltre la soglia del 10 per cento.
La giurisprudenza di legittimità, nel delimitare l’ambito oggettivo della norma, ha già escluso l’applicabilità del beneficio all’IVA, in ragione del contrasto con il principio di neutralità fiscale dell’ordinamento comunitario. Quanto alle altre imposte, la Corte ha precisato che il beneficio non è confinato alle sole imposte dirette, ma riguarda tutti i tributi dovuti per il triennio 1990-1992, a condizione che il relativo presupposto si collochi in tale arco temporale.
Il riferimento letterale ai “tributi” e alle “imposte”, senza alcuna limitazione, induce a confermare la linea interpretativa già espressa nell’ordinanza n. 10316 del 2021, che ha riconosciuto l’inclusione dell’imposta di successione nel campo di applicazione dell’art. 9, comma 17, escludendo il rimborso solo in ragione dell’estraneità del presupposto al triennio agevolato. La stessa logica si impone per l’INVIM e per le imposte ipotecarie e catastali, tributi strettamente accessori che seguono la sorte dell’operazione principale.
La sentenza impugnata, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta di successione e dell’INVIM, si è quindi uniformata a tali principi, facendo salvo quanto disposto dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 in relazione ai limiti di stanziamento delle risorse. In ragione della novità della questione, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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